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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26037/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Genova che aveva confermato, pur con diversa qualificazione di alcuni fatti, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Savona disponente la custodia in carcere per concorso in estorsione aggravata e truffa aggravata. Il ricorrente deduceva nullità e vizio di motivazione per mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP, contestando che l'ordinanza fosse in gran parte un "copia e incolla" della richiesta del pubblico ministero e quindi priva di visibile elaborazione critica autonoma (violazione delle norme processuali e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p. e disposizioni correlate). Si lamentava altresì che tale presunta apatia motivazionale avesse inciso sulle garanzie difensive e sull'adozione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la doglianza non fosse sufficientemente specifica: il ricorrente non ha indicato in quale punto e con quale incidenza l'assenza di autonoma valutazione avrebbe mutato l'esito cautelare. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il GIP può utilizzare parti della richiesta del PM per relationem, purché emerga una visibile e autonoma elaborazione delle ragioni che giustificano la misura; la mera sovrapposizione grafica non basta a configurare automatisticamente la nullità. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Disposta la comunicazione della sentenza al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamata in relazione alla requisitoria presentata dal sostituto Procuratore Generale; non incide direttamente sulla valutazione della motivazione del GIP ma sul procedimento di presentazione delle conclusioni del PM.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per regolare il ricorso per cassazione; usata per inquadrare la devoluzione e i limiti del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.

    Norme sulle ipotesi di nullità e sui motivi di ricorso per cassazione; impiegate per inquadrare le doglianze sul vizio di motivazione e sulle nullità processuali.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Citato tra le norme processuali rilevanti alla correttezza della motivazione e delle garanzie difensive in fase cautelare.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    Norma che stabilisce l'obbligo motivazionale del GIP; la Corte richiama la versione novellata (art. 292 co.1 lett. c) per la necessità di autonoma valutazione ma precisa i limiti dell'irritualità formale.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Riferimento alle disposizioni relative alla decisione del GIP e alla motivazione in materia cautelare; usata per contestualizzare l'obbligo di motivazione.

  • legge n. 47/2015 (novellazione art. 292)

    Richiamata per spiegare la portata della novellazione che impone l'autonoma valutazione del GIP e la relativa sanzione della nullità in caso di omissione.

  • art. 187, comma 2, c.p.p.

    Norma sulla prova dei fatti che incidono sul procedimento: la Corte ricorda che l'onere di provare l'esistenza di una mera apparente motivazione grava sull'interessato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in favore della parte soccombente in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione che impone la comunicazione della sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; adottata per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il giudice cautelare deve fornire una "autonoma" valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, ma ciò non richiede necessariamente una riscrittura integrale della richiesta del PM: è ammesso l'uso per relationem di parti della richiesta se risulta comunque una visibile elaborazione critica autonoma.
  • La mera sovrapposizione grafica o la presenza di brani identici tra richiesta del PM e provvedimento del GIP non costituiscono automaticamente causa di nullità; è necessario dimostrare in modo specifico e concreto in quale parte e con quale incidenza l'assenza di autonoma valutazione abbia determinato un risultato decisorio diverso.
  • L'onere di allegazione e di prova dell'effettiva "apparenza" di motivazione e della sua incidenza sull'esito cautelare grava sul difensore/ricorrente: argomentazioni vaghe o generiche sono insufficienti per ottenere l'annullamento.
  • Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari, il vizio di motivazione va prospettato in termini tale da mostrare la causalità tra la carenza motivazionale e l'adozione della misura; in mancanza di ciò, il vizio sarà considerato formale e il provvedimento sarà convalidato.
  • In situazioni simili, per ottenere successo è necessario indicare puntualmente quali elementi indiziari sono stati accettati acriticamente e dimostrare che, se valutati autonomamente, avrebbero potuto portare a conclusioni diverse; è utile altresì citare precedenti giurisprudenziali che dimostrino l'assenza di una effettiva elaborazione critica nel provvedimento impugnato.
  • Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e ammenda; pertanto la valutazione preventiva della solidità della doglianza e la sua specificazione fattuale sono essenziali.

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