Sentenza del 18/11/2021 n. 5259 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Finanza locale - Tasse automobilistiche - Registro - Irpef - Imposta comunale sugli immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione della validità della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento della cartella esattoriale, in particolare per l'assenza di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento circa la persona cui il plico è stato consegnato e, in generale, per la presunta mancata avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario
La decisione
la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973: la notificazione della cartella esattoriale mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si considera effettuata alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario. Non è necessaria la redazione di una relata di notifica e non è richiesta un'annotazione specifica sull'AR circa la persona che ha ricevuto il plico. Opera la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata solo se il destinatario prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto. Conseguentemente la notifica è stata ritenuta rituale e il ricorso è stato respinto
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973 art. 26
la notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
la notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall'esattore è valida e si considera effettuata alla data indicata nell'avviso di ricevimento; non è necessaria relata di notifica
art. 1335 c.c.
presunzione di conoscenza per le comunicazioni pervenute all'indirizzo del destinatario: la missiva recapitata correttamente si presume conosciuta dal destinatario, presunzione superabile solo con prova che questi era senza sua colpa nell'impossibilita' di prenderne cognizione
art. 139 c.p.c.
rilevanza delle norme processuali sulla notificazione per la corretta qualificazione delle modalita' di consegna degli atti
L. 890/1982 artt. 7, 14
norme in materia di servizio postale e di consegna che integrano la disciplina sulle modalita' di recapito e rilascio degli avvisi di ricevimento
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale effettuata dall'esattore tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si considera perfezionata alla data riportata nell'AR sottoscritto dal ricevente o dal soggetto che ha consegnato la missiva.
- Non è richiesta la redazione di una relata di notifica quando la notificazione avviene con raccomandata AR inviata dall'esattore.
- Non è necessario che sull'avviso di ricevimento sia specificato il nome della persona che ha ritirato il plico: la consegna all'indirizzo del destinatario si presume valida ai sensi dell'art. 1335 c.c.
- La presunzione di conoscenza può essere contrastata solo con prova concreta che il destinatario si è trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto (es. ricovero improvviso, assenza forzata comprovata, impossibilità materiale dimostrabile).
- La consegna a terzi (familiare, portiere, altra persona) che firmano l'AR è normalmente efficace; per negare la validità il ricorrente deve dimostrare l'irregolarità o l'impossibilità reale e non dovuta a sua colpa.
- La disciplina vale per le notifiche relative a tributi e sanzioni amministrative locali e statali (imposte automobilistiche, registro, IRPEF, IMU, ecc.), quando la cartella venga inviata dall'esattore secondo le modalità previste dalla normativa.
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