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Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze sindacali che impedivano l'insediamento del commissario ad acta regionale e lo svolgimento del procedimento di surroga di consiglieri comunali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Assessorato regionale ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, le ordinanze sindacali con cui il Comune di Alimena aveva ordinato agli organi e ai dipendenti comunali di non consentire l’insediamento del commissario ad acta nominato dalla Regione per procedere alla surroga di consiglieri comunali e di non dare seguito alla convocazione straordinaria del Consiglio comunale. Con riferimento al ricorso introduttivo, è stata dedotta, quanto meno, l’elusione del potere sostitutivo regionale di vigilanza sugli enti locali, poiché gli atti comunali avrebbero paralizzato l’insediamento del commissario e impedito la definizione di un adempimento obbligatorio per legge, quale il procedimento di surroga dei consiglieri comunali. L’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti non è stata trattata per mancanza dei termini a difesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione alla dedotta elusione del potere sostitutivo regionale: le ordinanze impugnate apparivano dirette a impedire l’insediamento del commissario regionale e a paralizzare un procedimento di surroga dei consiglieri comunali obbligatorio per legge. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato nell’impossibilità per il commissario di insediarsi e definire le surroghe. Ha quindi accolto l’istanza cautelare del ricorso introduttivo e sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati. La trattazione cautelare dei motivi aggiunti è stata differita alla camera di consiglio del 26 maggio 2026; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Sicilia 3 dicembre 1991, n. 44

    surroga di consiglieri comunali

    Il procedimento di surroga dei consiglieri comunali è considerato dal giudice un adempimento obbligatorio per legge.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione e l’accoglimento della domanda cautelare, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la paralisi dell’insediamento di un commissario ad acta nominato dalla Regione per l’esercizio di poteri sostitutivi può integrare, con apprezzabile fumus boni iuris, un’elusione del potere sostitutivo regionale di vigilanza sugli enti locali.
  • Quando la legge impone lo svolgimento del procedimento di surroga dei consiglieri comunali, gli organi comunali non possono adottare atti diretti a impedirne la definizione da parte del commissario ad acta regionale.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’atto impugnato impedisce al commissario ad acta di insediarsi e di concludere un adempimento obbligatorio, determinando la perdurante paralisi dell’attività istituzionale dell’ente locale.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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