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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Bologna, Sezione 2

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ferrara sull’istanza presentata dal ricorrente in data 31 marzo 2026 ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” del Comune di Ferrara, volta ad ottenere l’assegnazione di un alloggio in situazione di “estrema emergenza abitativa”; E PER LA CONSEGUENTE declaratoria dell’obbligo del Comune di Ferrara di provvedere in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro un termine perentorio; E PER QUANTO DI RAGIONE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3, C.P.A., PER L’ACCERTAMENTO della fondatezza della pretesa del ricorrente all’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, co. 3, cp.a.; E PER L’EFFETTO: - ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di provvedere all’assegnazione di un alloggio ERP al ricorrente, secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento; - in subordine, per il caso di mancato accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ordinare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 15 (quindici) giorni, ovvero nel diverso termine ritenuto congruo dal Tribunale avuto riguardo all'urgenza della situazione dedotta in giudizio; - e, in ogni caso, di nominare sin d’ora di un Commissario ad acta che provveda in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione. E previa concessione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ferrara sull'istanza del 31 marzo 2026 per l'assegnazione di un alloggio ERP in situazione di estrema emergenza abitativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune di Ferrara sull'istanza presentata il 31 marzo 2026 ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere espressamente. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., l'accertamento della fondatezza della pretesa all'assegnazione dell'alloggio e, in via cautelare, l'adozione di misure idonee a tutelare il diritto all'abitazione, anche mediante assegnazione provvisoria di un alloggio per sé e per il nucleo familiare. Dal testo risulta che l'istruttoria amministrativa era già stata avviata dall'ente, come documentato dalla nota del 22 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha esaminato la domanda cautelare e l'ha dichiarata inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale non possa sostituirsi al Comune, neppure in via cautelare, nell'adozione delle misure richieste, poiché l'assegnazione dell'alloggio presuppone, secondo la stessa disciplina invocata dal ricorrente, il completamento dell'istruttoria già avviata dall'amministrazione. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda avverso il silenzio né accerta la fondatezza della pretesa all'assegnazione. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 3 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Ferrara

    estrema emergenza abitativa

    La disciplina regolamentare richiamata dal ricorrente presuppone il completamento dell'istruttoria amministrativa prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio.

  • art. 31 c.p.a.

    È stato invocato per l'azione avverso il silenzio e per chiedere, al comma 3, l'accertamento della fondatezza della pretesa; l'ordinanza cautelare non ha deciso tali domande nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata dichiarata inammissibile perché la misura richiesta avrebbe comportato la sostituzione del giudice all'amministrazione prima del completamento dell'istruttoria.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato indicato quale base processuale dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare avverso il silenzio, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di una misura sostanziale che presupponga il completamento dell'istruttoria amministrativa prevista dalla disciplina applicabile.
  • Quando l'amministrazione abbia già avviato l'istruttoria sull'istanza del privato, la domanda cautelare diretta a ottenere immediatamente il bene finale della vita può essere dichiarata inammissibile se richiede al giudice di compiere valutazioni e attività amministrative non ancora concluse.
  • La tutela cautelare non può essere utilizzata per anticipare un'assegnazione amministrativa quando la normativa di settore subordina tale esito alla previa conclusione dell'istruttoria da parte dell'ente competente.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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