Cassazione Penale, Sentenza n. 28742/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello sotto vari profili: 1) difetto di motivazione e mancata valutazione della attendibilità delle dichiarazioni dei migranti, osservando che solo pochi testimoni avevano reso dichiarazione; 2) mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, essendo la condotta del ricorrente attribuita a una scelta dettata dal pericolo di naufragio; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 4) eccessività della pena per non aver adeguatamente valorizzato il ruolo marginale e il comportamento processuale dell'imputato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: ha giudicato congrua la motivazione della Corte di appello che ha evidenziato la convergenza delle dichiarazioni dei migranti, il riscontro offerto dalla chiamata in reità del coimputato Mohammod Shahalomon e gli elementi fattuali (possesso di denaro e di un telefono con applicativi attivi) che indicano il coinvolgimento del ricorrente e la sua estraneità al gruppo dei migranti. Sulla scriminante dello stato di necessità la Corte ha osservato l'assenza di specifici elementi di fatto posti a base della deduzione difensiva; sul diniego delle attenuanti generiche ha ritenuto corretta l'applicazione del discrezionale giudizio motivato anche alla luce di un comportamento processuale non collaborativo. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui l'esercizio del diritto di difesa non rende irrilevabili ai fini giudiziali le dichiarazioni dell'imputato: esse non sono penalmente perseguibili se false, ma possono essere valutate sul piano del comportamento processuale ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
normativa vigente in materia di immigrazione
La fattispecie ascritta è quella di procurato ingresso illegale di stranieri con aggravanti (trasporto di numeroso gruppo su imbarcazione in condizioni di sovraffollamento e pericolo), interpretata dalla Corte come fattispecie continuata commessa in Libia e in Italia fino al soccorso del 16/8/2018
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339
La sentenza richiamata conferma che il comportamento processuale dell'imputato può rilevare nella valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche e che il diritto di difesa non implica automatica irrilevanza di dichiarazioni rese dall'imputato stesso
Massime di principio
- Motivi generici, privi di specifici riferimenti di fatto o di nuovo materiale probatorio, rischiano di essere dichiarati inammissibili dalla Cassazione
- La Corte di merito, se ha motivato razionalmente la valutazione della prova (convergenza testimoniale e riscontri oggettivi), difficilmente vedrà rimessa la decisione in sede di legittimità
- Per invocare lo stato di necessità è necessario allegare e documentare elementi di fatto concreti che giustifichino la scelta; deduzioni generiche non inducono approfondimenti probatori
- Il possesso di elementi materiali (denaro, telefoni con applicativi attivi) può costituire riscontro indiziario rilevante dell'appartenenza al gruppo degli organizzatori o conduttori e non soltanto dei migranti
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede una valutazione motivata e specifica: comportamento processuale — inclusa la collaborazione o la mancata collaborazione con i ruoli processuali — può influenzare l'esito
- Il ruolo di 'chi si alterna alla guida' di un'imbarcazione impiegata per traffico di migranti non è automaticamente considerato minimo; anche condotte apparentemente marginali possono integrare contributo penalmente significativo
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