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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21008/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Berardi era stato condannato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. perché ritenuto aver utilizzato/apposto una "targa prova" contraffatta sul portellone del suo Fiat Doblò. In appello la condanna era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: in particolare ha contestato la mancanza di prove che fosse lui l'autore della contraffazione o che il veicolo sul quale era stata apposta la targa falsa fosse nella sua disponibilità; ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha impugnato l'applicazione della recidiva; ha contestato il mancato ricorso alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato, in modo assorbente, il primo motivo: la decisione dei giudici di merito si fondava su ricostruzioni congetturali (collegamento tra la targa risultata al P.R.A. intestata alla ditta del Berardi e l'autore della falsificazione) senza accertare la titolarità o la disponibilità del veicolo su cui era stata apposta la targa falsa e senza elementi concreti che individuassero l'autore materiale della contraffazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. L'annullamento è motivato dalla insufficiente e illogica ricostruzione della responsabilità del ricorrente: la condotta di contraffazione non è stata adeguatamente collegata a Berardi sulla base di concreti elementi probatori, pertanto è necessario un nuovo esame di merito volto a individuare l'autore della falsificazione e a chiarire la disponibilità del veicolo. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    artt. 477 e 482 cod. pen.

    Si tratta delle norme penali che sanzionano la falsificazione e l'uso di atti o segni distintivi contraffatti; la Corte richiama implicitamente che per la condanna occorre prova concreta della responsabilità personale (autoria o uso consapevole) e non possono bastare deduzioni congetturali basate sulla mera intestazione della targa al ricorrente

  • artt. 53 e ss. legge n. 689/1981

    artt. 53 e ss. legge n. 689/1981

    La difesa ha invocato la normativa sulle misure alternative e sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la Corte di cassazione non ha affrontato il merito di questo motivo perché ha ritenuto risolutivo il vizio di prova e ha assorbito gli altri profili, per cui non è stata data una pronunciata interpretazione sostanziale della norma nel caso concreto

Massime di principio

  • La condanna penale richiede elementi di prova concreti e non può fondarsi su mere congetture o su deduzioni logiche non ancorate a fatti accertati.
  • La semplice intestazione di una targa al P.R.A. a nome di una persona non è di per sé sufficiente a dimostrare che quella persona abbia contraffatto o utilizzato una targa falsa: è necessario accertare la titolarità e la disponibilità del veicolo e il collegamento materiale o intenzionale con l'imputato.
  • I giudici di merito devono svolgere accertamenti specifici (es. verifica della proprietà e della disponibilità del veicolo, riscontri testimoniali o tecnici) prima di attribuire la responsabilità per falsificazione di targhe o documenti.
  • Quando un motivo di impugnazione attiene alla insufficienza logico-probatoria delle prove, l'annullamento per vizio di motivazione può rendere assorbenti gli altri motivi, rimandando al giudice di merito un nuovo esame fondato su elementi concreti.
  • Richieste difensive relative a circostanze attenuanti, recidiva o sostituzione della pena devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito, ma la loro valutazione può restare subordinata all'esito della questione probatoria fondamentale.

Testo integrale

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