Cassazione Civile, Ordinanza n. 32530/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto, ai sensi della legge n. 488/1992, un finanziamento agevolato pari al 75% dell’investimento per un’industria conserviera; il contributo era poi stato revocato e la revoca era stata impugnata davanti al giudice amministrativo, che con sentenza passata in giudicato ne aveva disposto l’annullamento e il ripristino delle agevolazioni. Il ripristino era tuttavia avvenuto solo dopo circa tre anni, e la società sosteneva che tale ritardo avesse causato la perdita del programma di sviluppo aziendale e la dispersione degli investimenti già effettuati. Chiedeva quindi il risarcimento del danno emergente (costi dei macchinari e delle attrezzature acquistate) e del lucro cessante. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il comportamento del Ministero da un lato e, dall’altro, imputato alla società il ritardo nell’attivazione per l’ottemperanza; 2) violazione dell’art. 2043 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che il danno e la sua quantificazione risultassero già accertati dalla perizia estimativa in atti e che il mancato finanziamento avesse di fatto escluso la società dall’attività imprenditoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano doglianze già esaminate nei gradi di merito e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della pubblica amministrazione sia perché il ritardo nel ripristino del finanziamento era imputabile all’inerzia della stessa società, sia perché la consulenza tecnica d’ufficio aveva evidenziato la mancanza di documentazione idonea a dimostrare che i beni acquistati non avessero più valore al momento del ripristino. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso mirasse in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La Corte non entra nel merito della responsabilità aquiliana invocata, ma rileva che i motivi non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l’addebito alla pubblica amministrazione e il nesso causale con il danno lamentato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del merito o a riproporre questioni già decise.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito previsto per la decisione semplificata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a reiterare argomenti già spesi nei gradi di merito.
- Il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito, della ricostruzione dei fatti o delle risultanze istruttorie.
- Quando il giudice di merito esclude la responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di imputabilità del ritardo e per carenza di prova del danno, il ricorso per cassazione deve attaccare specificamente tali ragioni, altrimenti è destinato all’inammissibilità.
- La denuncia del danno risarcibile richiede che la censura investa in modo puntuale sia il nesso causale sia la prova del pregiudizio, non essendo sufficiente invocare in modo astratto una quantificazione equitativa o una perizia non decisiva.
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