Ordinanza n. 1835/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno del 04.12.2018 (n. -OMISSIS-), notificato in data 19.01.2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; - per quanto di ragione, del parere del Consiglio di Stato n. 1766/2018 del 07/11/2018, non conosciuto dal ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del decreto del Ministero dell'Interno del 04.12.2018 (n. -OMISSIS-), notificato in data 19.01.2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91; - del parere del Consiglio di Stato n. 1766/2018 del 07/11/2018, di cui si è presa visione in data 28/3/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana e parere del Consiglio di Stato posto a fondamento del diniego
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, nonché, per quanto di ragione, il parere del Consiglio di Stato richiamato a fondamento del diniego. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti dopo che il ricorrente ha preso visione del parere. La documentazione posta a fondamento dell'atto, comprendente una relazione riservata dei servizi di sicurezza e il parere del Consiglio di Stato, è stata depositata dall'amministrazione in ottemperanza a plurimi incombenti istruttori. Dopo l'esame della documentazione, la parte ricorrente ha chiesto un termine a difesa lungo per acquisire elementi utili a contrastarne il contenuto e ha domandato il differimento della trattazione del merito a un'udienza successiva alla pausa estiva.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza né i motivi dedotti. Ha ritenuto necessario differire la trattazione per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa, considerata la delicatezza della materia e la recente conoscenza, da parte del ricorrente, della documentazione riservata posta a fondamento del diniego. In ragione della sopravvenuta esigenza di inserire la causa nelle udienze di smaltimento dell'arretrato previste per il secondo semestre 2026, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento. Ha demandato alla Segreteria gli adempimenti conseguenti e l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di cittadinanza italiana è stata proposta dal ricorrente ai sensi di tale disposizione; il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti applicativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione deposita nel giudizio documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato e la parte ricorrente ne prende visione solo in corso di causa, il giudice deve assicurare un termine effettivo e adeguato per consentire la predisposizione delle difese, anche mediante il differimento dell'udienza di merito.
- La necessità di garantire il diritto di difesa può giustificare il differimento della trattazione del merito anche in una controversia relativa alla concessione della cittadinanza, quando la documentazione acquisita in giudizio richieda specifiche attività di esame e contestazione.
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