Ordinanza n. 516/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del Decreto della Prefetto di Grosseto del -OMISSIS- pratica p-GR/L/Q/2026/-OMISSIS-, GR/L/Q/2026/-OMISSIS- GR/L/Q/2026/-OMISSIS- e GR/L/Q/2026/-OMISSIS- notificati il 24.04.2026, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta del dipendente -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Grosseto ha revocato il nulla osta al suo ingresso per lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il datore di lavoro era stato sanzionato per lavoro irregolare, in particolare per l'impiego di lavoratori privi di un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro e per la mancata sorveglianza sanitaria. Il ricorrente aveva inoltre prospettato il subentro di un nuovo datore di lavoro, ma non ha dimostrato che il rapporto di lavoro originario fosse stato instaurato, avviato o interrotto; tale carenza è stata ritenuta ostativa anche al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le sanzioni irrogate al datore di lavoro per lavoro irregolare costituissero circostanza idonea a giustificare la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato degli atti, la condivisibilità della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro, poiché non era stata dimostrata l'instaurazione, l'avvio o l'interruzione del rapporto originario; la stessa circostanza impediva di ritenere fondato il possibile rilascio di un permesso per attesa di occupazione. Non ravvisando i presupposti cautelari, il TAR ha respinto l'istanza di sospensione e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
La disposizione è stata applicata nel senso che le sanzioni al datore di lavoro per lavoro irregolare, inclusi l'impiego di lavoratori privi di valido permesso di soggiorno per lavoro e la mancata sorveglianza sanitaria, giustificano la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- Le sanzioni irrogate al datore di lavoro per lavoro irregolare, in particolare per l'impiego di lavoratori privi di un valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro e per la mancata sorveglianza sanitaria, possono giustificare la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro stagionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022.
- La richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro non può essere accolta, in sede cautelare, quando non sia dimostrata l'instaurazione, l'avvio o l'interruzione del rapporto di lavoro originario.
- La mancata dimostrazione dell'instaurazione, dell'avvio o dell'interruzione del rapporto di lavoro originario può ostacolare anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →