Sentenza n. 530/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonchè sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 10 per -OMISSIS-, anni 8 per -OMISSIS- e anni 5 per -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre distinti provvedimenti del Questore di Firenze di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, della durata rispettivamente di dieci, otto e cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato con un unico ricorso, avente natura collettiva e cumulativa, i tre Daspo adottati dopo episodi di violenza verificatisi durante una partita di calcio. Hanno dedotto l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’art. 6, comma 1, l. 401/1989; l’indeterminatezza dei luoghi di accesso, transito e trasporto oggetto del divieto; la mancata comunicazione di avvio del procedimento, con violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e carenza istruttoria; nonché il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e alla gradualità della misura. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, avvisando le parti e concedendo un termine a difesa. Nel merito della questione processuale, i ricorrenti hanno sostenuto che i provvedimenti avessero identico oggetto, contenuto, vicenda fattuale e motivi di censura, con posizioni sostanziali e processuali omogenee e prive di conflitto di interessi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., senza esaminare i motivi sostanziali contro i Daspo. Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. Nel caso concreto, ciascun Daspo era fondato su una ricostruzione autonoma della condotta individuale, su differenti elementi identificativi, su diversi precedenti penali e di polizia e su una distinta valutazione della pericolosità sociale; le condotte contestate erano inoltre diverse e le durate delle misure disuguali. Pertanto, le censure relative all’identificazione, alla responsabilità individuale e alla pericolosità sociale richiedevano valutazioni separate. Il ricorso era inammissibile anche sotto il profilo cumulativo: la mera appartenenza alla medesima vicenda storica non costituisce connessione oggettiva sufficiente tra provvedimenti adottati in procedimenti distinti e riferiti a soggetti diversi. La connessione soggettiva non basta, occorrendo una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, assente nella fattispecie. I tre Daspo avrebbero dovuto essere impugnati con ricorsi separati. Le spese sono state compensate per la novità della questione esaminata dalla Sezione.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
È consentita la proposizione con un unico ricorso di più azioni di impugnazione da parte di soggetti diversi e l'impugnazione contro atti diversi.
La disposizione consente il ricorso collettivo, cumulativo o collettivo-cumulativo, ma tali forme costituiscono un’eccezione alla regola della proposizione separata delle domande e richiedono il rispetto rigoroso dei relativi presupposti.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio può essere definito all’esito dell’udienza cautelare quando la causa è matura e la questione decisiva, nella specie l’inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, è manifesta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha utilizzato il contraddittorio sulla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio, avvisando le parti e concedendo un termine a difesa.
art. 6, comma 1, l. 401/1989
La norma è stata richiamata dai ricorrenti quali fondamento dei Daspo contestati; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale, avendo definito il giudizio in rito.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata dai ricorrenti per contestare la motivazione dei Daspo; la censura non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 10 l. 241/1990
La norma è stata richiamata in relazione alla partecipazione procedimentale e al difetto di motivazione; il TAR non ha deciso tali profili nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo se i co-ricorrenti dimostrano, in modo puntuale e rigoroso, l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, vale a dire l’identità di petitum, atti impugnati e causa petendi, oltre all’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale.
- La diversa ricostruzione delle condotte individuali, dei precedenti personali, degli elementi identificativi e della pericolosità sociale impedisce di ritenere omogenee le posizioni dei co-ricorrenti, anche quando i provvedimenti siano adottati in relazione alla medesima vicenda fattuale.
- Il ricorso cumulativo contro atti diversi è ammissibile soltanto in presenza di una connessione oggettiva, procedimentale o funzionale, idonea a collegare le domande; la mera connessione soggettiva o la comune appartenenza degli atti a una stessa vicenda storica non è sufficiente.
- Quando più provvedimenti incidono su soggetti diversi e derivano da procedimenti amministrativi autonomi, ciascuno fondato su valutazioni individualizzate, essi devono essere impugnati con ricorsi separati, anche se adottati dalla stessa autorità e in relazione al medesimo evento.
- La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa esclude che il ricorso collettivo possa essere utilizzato per ottenere un controllo oggettivo e unitario sulla legittimità dell’azione amministrativa, senza la verifica distinta della lesione subita da ciascun ricorrente.
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