Ordinanza n. 2620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 00975/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania di reiezione della domanda cautelare proposta contro un atto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La titolare di una ditta individuale ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né il contenuto dell'atto amministrativo impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti; è indicato soltanto che l'atto impugnato in primo grado è idoneo a determinare un pregiudizio irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla ritenuta idoneità dell'atto impugnato a determinare un pregiudizio irreparabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che il merito della controversia necessita di approfondimento nella sede di merito e ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato lo ha esaminato accogliendo l'impugnazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, l'accertata idoneità dell'atto impugnato a determinare un pregiudizio irreparabile giustifica l'accoglimento della domanda cautelare, anche quando il merito della controversia richieda un approfondimento nella fase di cognizione piena.
- Quando il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare e riforma l'ordinanza del TAR, può accogliere direttamente l'istanza cautelare proposta in primo grado e ordinare al TAR la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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