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Ordinanza

Ordinanza n. 2620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 00975/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania di reiezione della domanda cautelare proposta contro un atto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La titolare di una ditta individuale ha appellato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né il contenuto dell'atto amministrativo impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti; è indicato soltanto che l'atto impugnato in primo grado è idoneo a determinare un pregiudizio irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla ritenuta idoneità dell'atto impugnato a determinare un pregiudizio irreparabile. Il Collegio ha inoltre rilevato che il merito della controversia necessita di approfondimento nella sede di merito e ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato lo ha esaminato accogliendo l'impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare amministrativo, l'accertata idoneità dell'atto impugnato a determinare un pregiudizio irreparabile giustifica l'accoglimento della domanda cautelare, anche quando il merito della controversia richieda un approfondimento nella fase di cognizione piena.
  • Quando il Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare e riforma l'ordinanza del TAR, può accogliere direttamente l'istanza cautelare proposta in primo grado e ordinare al TAR la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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