Ordinanza n. 3904/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento e/o la declaratoria del diritto e/o dell’interesse della Società ricorrente a veder il suo impianto, a far data dal 1.1.2026, incluso nei benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003 e, dunque, ad essere incluso nel sistema previsto dalla Direttiva per l’assegnazione di quote a titolo gratuito, con consequenziale annullamento, previa tutela cautelare 1.del provvedimento di cui alla nota del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, datato 28.11.2025 (prot. 225702, cfr. doc. 1), recante l’esclusione dell’impianto della società, a far data dal 1.1.2026, dai benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003 (nel prosieguo denominata “Direttiva”) 2.nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della ricorrente ivi incluso, ove occorra, l’ignoto e mai comunicato e/o reso noto provvedimento della Commissione Europea citato per relationem dal Comitato nella nota del 28.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Comitato nazionale del 28 novembre 2025 recante l'esclusione dell'impianto dal sistema previsto dalla direttiva 2003/87/CE per l'assegnazione gratuita di quote nel periodo 2026-2030, nonché gli atti connessi, incluso il provvedimento della Commissione europea richiamato per relationem
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento o la declaratoria del diritto o dell'interesse a essere inclusa, dal 1° gennaio 2026, nei benefici derivanti dalla direttiva 2003/87/CE e nel sistema di assegnazione gratuita delle quote, con annullamento della nota del Comitato nazionale che ne ha disposto l'esclusione e degli atti connessi. Ha inoltre domandato la sospensione cautelare dell'atto, lamentando un pregiudizio derivante dall'esclusione e dall'impossibilità di partecipare agli adempimenti necessari per l'attribuzione delle quote gratuite. Il giudice ha rilevato la complessità delle questioni e la necessità di approfondirle nella fase di merito, compresa la sindacabilità dinanzi al Tribunale dell'Unione europea dell'atto con cui la Commissione avrebbe chiesto al Comitato nazionale di eliminare l'impianto dall'elenco degli impianti eleggibili.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare soltanto nei limiti necessari a consentire alla società l'accesso al portale ETS dedicato alla produzione e al caricamento della documentazione rilevante per l'attribuzione delle quote gratuite, così da permetterle di inserire i dati richiesti. Non ha definito in questa fase la questione di merito relativa alla legittimità dell'esclusione né quella concernente la sindacabilità dell'atto della Commissione europea, rinviandone l'approfondimento alla trattazione di merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, che dovrà depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la nota della Commissione europea con cui sarebbe stata richiesta la rimozione dell'impianto dall'elenco degli impianti eleggibili per l'assegnazione gratuita delle quote nel periodo 2026-2030. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
Direttiva 2003/87/CE
La direttiva costituisce il quadro normativo europeo richiamato per l'inclusione degli impianti nel sistema di assegnazione gratuita delle quote di emissione; la concreta spettanza del beneficio non è stata definita in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha adottato una misura cautelare limitata e strumentale, diretta a consentire l'accesso al portale ETS e il caricamento della documentazione necessaria.
Massime di principio
- In presenza di questioni complesse che richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, la tutela cautelare può essere accordata in forma limitata e strumentale, senza anticipare integralmente la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato.
- Quando l'esclusione da una procedura amministrativa impedisce al privato di compiere gli adempimenti necessari per conservare o far valere la propria posizione, il giudice può consentire cautelarmente l'accesso agli strumenti e ai portali amministrativi pertinenti, limitando la misura alla presentazione della documentazione e senza riconoscere definitivamente il beneficio sostanziale.
- Se l'amministrazione fonda l'atto lesivo su una nota o determinazione di un'istituzione europea richiamata per relationem e non resa disponibile al privato, il giudice può disporne il deposito ai fini dell'istruttoria e della verifica della sindacabilità dell'atto nella fase di merito.
- La complessità e la novità delle questioni, unitamente alla natura provvisoria della misura cautelare, possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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