Sentenza n. 9256/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 23.9.2025 n. 31673, proc. 1864, con cui si è deliberato “a) che le società ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consistente in una pratica concordata avente ad oggetto l’applicazione di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio; b) che ENI, KUWAIT, ESSO, TAMOIL, IP e SARAS si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata di cui al punto a); che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente e complessivamente pari”, per quanto riguarda la ricorrente, ad euro 129.363.561,00; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione AGCM che ha accertato una pratica concordata restrittiva della concorrenza relativa ad aumenti coordinati della componente bio del prezzo dei carburanti e ha irrogato alla ricorrente una sanzione di euro 129.363.561,00
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto, anzitutto, l'assenza dell'elemento endogeno della pratica concordata, sostenendo che nei suoi confronti non fosse stato dimostrato un parallelismo dei prezzi, ma soltanto un asserito parallelismo di aumenti, peraltro non generalizzato, non identico a quello delle altre imprese e temporalmente sfalsato. Ha contestato errori metodologici nella ricostruzione dell'elemento endogeno, rilevando che i dati utilizzati dall'AGCM riguardavano la voce contrattuale complessiva "Market Premium" e non la sola componente bio, che taluni aumenti interessavano una quota limitata di clienti e che le stime relative al primo trimestre 2020 erano state elaborate per finalità interne da altra società. Ha dedotto l'assenza dell'elemento esogeno, contestando la rilevanza delle e-mail e dei contatti valorizzati dall'Autorità, ritenuti riferibili a questioni tecniche sull'approvvigionamento di benzina e sui certificati di immissione in consumo, nonché l'omessa considerazione del fatto che ESSO non aveva trasmesso dati alla stampa specializzata e aveva chiesto la rettifica di una pubblicazione. Ha prospettato una spiegazione alternativa lecita, fondata sul comportamento autonomo e razionale di un'impresa follower rispetto al price leader ENI in un mercato trasparente, nonché sulla correlazione tra i propri aumenti e l'incremento dei costi. Ha sostenuto l'impossibilità di configurare un'intesa per oggetto relativa alla sola componente bio, anche perché l'indagine conoscitiva IC54 avrebbe accertato la concorrenza sul prezzo finale dei carburanti. Ha contestato, infine, la quantificazione della sanzione per errata determinazione del valore delle vendite, del coefficiente di gravità, della durata dell'infrazione, mancata considerazione del ruolo marginale della ricorrente e disparità rispetto alle sanzioni applicate agli altri operatori.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative all'esistenza dell'intesa. Ha chiarito che l'indagine conoscitiva IC54 e il procedimento sanzionatorio avevano oggetto, finalità e base normativa differenti, sicché non sussisteva contraddittorietà tra le rispettive conclusioni. Ha ritenuto che non vi fosse mutamento sostanziale della contestazione tra comunicazione delle risultanze istruttorie e provvedimento finale. L'accertamento antitrust può fondarsi su un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, comprendente il parallelismo dei comportamenti, gli scambi di informazioni, le comunicazioni pubbliche e il contesto oligopolistico; non è necessaria la prova della partecipazione dell'impresa a ogni singolo episodio. Il Collegio ha reputato attendibile la ricostruzione dell'AGCM, valorizzando l'allineamento delle componenti bio a 26 euro/mc nel primo trimestre 2020, i successivi aumenti fortemente correlati tra gli operatori, la pubblicazione degli annunci su "Staffetta Quotidiana", le comunicazioni interne e la mancata effettiva dissociazione della ricorrente. Ha qualificato la condotta come restrizione per oggetto, per la quale non occorre dimostrare effetti anticoncorrenziali concreti; la presunzione di causalità tra concertazione e comportamento sul mercato può essere superata dall'impresa con prova contraria, non fornita nel caso di specie. È stata invece accolta la censura sulla quantificazione della sanzione. L'importo applicato a ESSO, pari al 6,59% del fatturato mondiale, risultava sproporzionato e non adeguatamente motivato rispetto alle sanzioni inferiori all'1% applicate a ENI, pur essendo a quest'ultima attribuito un ruolo preminente e un'aggravante del 10%. L'AGCM non aveva individualizzato i vantaggi conseguiti dalla ricorrente né spiegato la significativa disparità sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente alla sanzione, con obbligo di rideterminazione da parte dell'AGCM; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.
La pratica concordata restrittiva per oggetto richiede concertazione, comportamento sul mercato e nesso causale, ma non la prova di effetti anticoncorrenziali concreti; lo scambio di informazioni idoneo a eliminare le incertezze sul comportamento futuro dei concorrenti può integrare una restrizione per oggetto.
art. 2 l. 287/1990
Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
La disposizione nazionale, linguisticamente corrispondente all'art. 101 TFUE, consente di sanzionare anche intese risultanti da elementi indiziari e da forme di coordinamento non formalizzate.
art. 14 l. 287/1990
Disciplina l'istruttoria dell'AGCM nei casi di presunta violazione degli articoli 101 o 102 TFUE e degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/1990.
art. 14-ter l. 287/1990
Consente alle imprese di presentare impegni; il rigetto degli impegni non impedisce all'AGCM di procedere all'accertamento dell'infrazione quando sussista un interesse a definire la violazione.
art. 15 l. 287/1990
Costituisce la base per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e per la determinazione dell'importo in rapporto alla gravità e durata dell'infrazione.
art. 11 l. 689/1981
Rileva nella valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e nella personalizzazione della sanzione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente quanto alla disparità tra gli importi sanzionatori.
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione di merito prevista per le sanzioni pecuniarie, di rideterminare o imporre la rideterminazione della sanzione; nel caso concreto il TAR ha disposto la rideterminazione da parte dell'AGCM.
art. 2-quater d.l. 2/2006, convertito dalla l. 81/2006
Prevede l'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, nel cui contesto si colloca la componente bio oggetto della condotta antitrust.
art. 2, comma 1, d.m. 2 marzo 2018
È richiamato quale disciplina degli obblighi di immissione e del relativo assolvimento mediante biocarburanti e certificati.
art. 3 d.m. ambiente e sicurezza energetica n. 107/2023
Prevede modalità di assolvimento degli obblighi bio mediante miscelazione diretta o acquisto di certificati di immissione in consumo.
Massime di principio
- Una pratica concordata restrittiva della concorrenza può essere provata mediante un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, inclusi il parallelismo dei comportamenti, gli scambi diretti o indiretti di informazioni sensibili e il contesto economico del mercato; non è necessaria la prova di un accordo formale né della partecipazione dell'impresa a ogni singolo episodio collusivo.
- Lo scambio, anche indiretto o realizzato tramite una pubblicazione specializzata, di informazioni commercialmente sensibili relative a future politiche di prezzo può integrare una pratica concordata quando sia idoneo a ridurre l'incertezza dei concorrenti e a facilitare, attuare o monitorare un coordinamento anticoncorrenziale.
- Per una restrizione della concorrenza qualificabile come "per oggetto" non è necessario dimostrare effetti anticoncorrenziali concreti sul mercato; è sufficiente che la condotta, considerati contenuto, obiettivi e contesto economico e giuridico, presenti un grado di dannosità tale da rendere superflua l'analisi degli effetti.
- La presunzione secondo cui l'impresa rimasta attiva sul mercato tiene conto delle informazioni scambiate con i concorrenti è relativa e può essere superata mediante una dissociazione pubblica, chiara e inequivoca oppure mediante una spiegazione alternativa plausibile e adeguatamente provata del comportamento di mercato.
- Nella quantificazione delle sanzioni antitrust l'amministrazione deve motivare in modo individualizzato la gravità, il ruolo concretamente svolto, i vantaggi conseguiti, la durata e le circostanze riferibili a ciascuna impresa; una significativa disparità tra gli importi applicati ai partecipanti all'intesa è illegittima se non sorretta da una motivazione specifica e coerente.
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