Sentenza del 30/09/2016 n. 19537 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento IRPEG, IRAP e IVA relativo al 2002. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, una sopravvenienza attiva non dichiarata, la deducibilità e inerenza di vari costi e il mancato rispetto di adempimenti formali nelle cessioni verso operatori di San Marino.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, stabilendo che la mancata emissione nel 2002 di una nota di credito, emessa soltanto nel 2003, determina nel 2002 una sopravvenienza attiva per la sopravvenuta insussistenza della spesa. Ha accolto anche il secondo motivo, affermando che il contribuente deve provare non solo l’inerenza, ma anche la congruità dei costi dedotti, potendo l’Amministrazione contestarne la sproporzione. Ha accolto parzialmente il settimo motivo: l’assenza della marca e del timbro a secco dell’ufficio tributario sammarinese non è una mera irregolarità formale, ma impedisce di provare secondo le modalità previste la non imponibilità IVA; invece, la mancata indicazione in fattura del codice identificativo del cliente sammarinese è un’irregolarità formale, se l’operazione effettiva è comunque dimostrata. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 55/88 e 75/109
La sopravvenuta insussistenza di una spesa precedentemente contabilizzata costituisce sopravvenienza attiva nell’esercizio in cui tale insussistenza si manifesta; non è possibile neutralizzarla richiamando eventi contabili verificatisi in un esercizio successivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Nell’accertamento del reddito d’impresa l’Amministrazione finanziaria può contestare la correttezza e la congruità dei componenti negativi dichiarati.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 4, 5 e 25
Le regole sulla determinazione della base imponibile IRAP devono essere applicate verificando la corretta imputazione e deducibilità dei costi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 19 e 71
Il regime di non imponibilità delle esportazioni e delle operazioni assimilate richiede la prova dell’effettiva esportazione secondo le modalità documentali previste dalla legge.
D.M. 24 dicembre 1993, artt. 3 e 4
Per le cessioni dall’Italia a San Marino, la fattura restituita con marca e timbro a secco dell’ufficio tributario sammarinese costituisce elemento documentale sostitutivo della prova doganale e requisito sostanziale per dimostrare la non imponibilità IVA. La mancata indicazione del codice identificativo del cliente è invece, di per sé, un’irregolarità formale.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
In cassazione è possibile censurare la violazione o falsa applicazione della legge, mentre le contestazioni meramente attinenti alla valutazione delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti sono generalmente inammissibili.
Massime di principio
- La competenza fiscale di un componente di reddito va individuata con riferimento all’esercizio in cui il fatto economico si verifica: una rettifica o una nota di credito emessa in un anno successivo non elimina automaticamente l’obbligo di rilevare la sopravvenienza nell’anno precedente.
- Per dedurre un costo non basta dimostrare che esso è formalmente contabilizzato o collegato genericamente all’attività d’impresa: il contribuente deve provare effettività, inerenza, imputazione all’attività produttiva e congruità rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.
- Nelle operazioni con San Marino occorre distinguere gli adempimenti meramente formali da quelli destinati a provare l’effettiva esportazione. La mancanza di un elemento probatorio essenziale, come marca e timbro a secco sammarinese, può far venir meno la non imponibilità IVA.
- Documenti privatistici come fatture, bonifici o fotografie possono dimostrare l’esistenza commerciale dell’operazione, ma non sempre sostituiscono la documentazione ufficiale richiesta dalla disciplina IVA per provare l’esportazione.
- Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: le contestazioni devono indicare una precisa violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo, adeguatamente documentato e già dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
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