Cassazione Civile, Ordinanza n. 29305/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurata)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'INPS per l'anno 2011, fondata sull'obbligo della ricorrente di iscriversi alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'Istituto e respinto la domanda della lavoratrice/assicurata volta ad accertare la non debenza dei contributi, ritenendo non prescritta la pretesa. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, dell'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi dovuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è solo una dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato il vizio di violazione di legge per censurare l'individuazione del dies a quo della prescrizione
art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995
richiamato come norma sulla prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata
art. 55, R.D.L. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
la prescrizione decorre dalla scadenza del versamento del singolo contributo, non da un momento anteriore legato alla dichiarazione dei redditi
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
il termine di pagamento dei contributi è ancorato ai medesimi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Nel rapporto previdenziale, la decorrenza della prescrizione va individuata in relazione al momento in cui l'obbligazione contributiva è esigibile, ossia quando il contributo doveva essere versato.
- Quando il giudice di merito individua il dies a quo in un momento diverso da quello del pagamento dovuto, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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