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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 10.01.2025, emesso nei confronti della società -OMISSIS- di -OMISSIS- s.n.c., di cui al procedimento prot. n. -OMISSIS-/AreaI/AM-White list, comunicato con nota del 10.01.2025; - del non conosciuto verbale delle riunioni del Gruppo Interforze del 28.11.2024.

Giustizia amministrativa202500154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto e comunicata alla società, nonché verbale del Gruppo Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato l'interdittiva antimafia deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. 190/2012 e del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, falso supposto di fatto e travisamento. In particolare, ha sostenuto che gli elementi valorizzati dalla Prefettura fossero singolarmente irrilevanti o risalenti: un controllo di polizia effettuato presso un locale pubblico, i rapporti di parentela e affinità dei soci e dei loro familiari con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, nonché i rapporti economici e le fatturazioni con società destinatarie di misure antimafia o collegate a soggetti controindicati. La ricorrente ha inoltre dedotto che l'Amministrazione si sarebbe limitata a un'elencazione acritica di dati, senza una valutazione concreta e unitaria, e ha richiamato i principi di tassatività, determinatezza, non colpevolezza, libertà d'impresa e necessità di distinguere le frequentazioni effettive dagli incontri occasionali. Ha infine contestato la compatibilità costituzionale di un'interpretazione eccessivamente ampia della nozione di pericolo di infiltrazione mafiosa.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'informazione antimafia costituisca espressione di discrezionalità prefettizia e si fondi su una prognosi induttiva e probabilistica, secondo la regola del "più probabile che non", senza necessità di provare l'avvenuta infiltrazione, l'occupazione dell'impresa o la responsabilità penale degli interessati. Gli elementi devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Nel caso concreto, la pluralità, attualità e convergenza degli elementi istruttori — rapporti familiari e di affinità con soggetti contigui alla criminalità 'ndranghetista, frequentazioni di uno dei soci con soggetti controindicati e cointeressenze economiche con imprese colpite da misure antimafia o caratterizzate da criticità — è stata ritenuta idonea a fondare la prognosi di permeabilità dell'impresa. Il Collegio ha attribuito rilievo alla struttura clanica e familiare della criminalità 'ndranghetista, precisando che i rapporti di parentela non determinano automaticamente la contiguità mafiosa, ma possono assumere valore sintomatico quando, considerati per natura, intensità e contesto insieme agli altri elementi, facciano presumere una regia familiare o un'influenza diretta o indiretta sulla gestione aziendale. Ha inoltre ritenuto non decisiva l'assenza di precedenti penali o segnalazioni a carico di uno dei soci, poiché le informazioni antimafia possono fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti. Il controllo di polizia non è stato considerato isolatamente, ma quale indizio convergente inserito in un quadro motivazionale articolato. Analogamente, la pluralità delle fatturazioni e delle cointeressenze economiche è stata ritenuta idonea a indicare affari comuni con soggetti o imprese problematici. Il giudice ha escluso che la disciplina determini una mera pena del sospetto, evidenziando che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione e sull'istruttoria impedisce l'arbitrio e che la giurisprudenza ha elaborato criteri di tassatività sostanziale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate

    La norma configura una fattispecie di pericolo propria della prevenzione antimafia: non occorre che l'infiltrazione si sia già verificata, essendo sufficiente un pericolo potenziale desumibile da elementi concreti e non aleatori.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del provvedimento interdittivo impugnato, adottato dalla Prefettura nell'ambito delle informazioni antimafia.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    È richiamato quale fondamento normativo dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 1 l. 190/2012

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto infondate le relative censure alla luce della disciplina preventiva antimafia.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto al lavoro, senza che il TAR ravvisasse una lesione derivante dall'interpretazione applicata.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al principio di non colpevolezza; il TAR ha distinto la prevenzione antimafia dall'accertamento della responsabilità penale.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in relazione alla libertà d'impresa, bilanciata con l'interesse pubblico alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti e dei soggetti menzionati.

Massime di principio

  • L'informazione antimafia interdittiva si fonda su una valutazione prognostica e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo la regola del "più probabile che non", e non richiede la prova dell'avvenuta infiltrazione, dell'occupazione mafiosa dell'impresa o della responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
  • Gli elementi sintomatici del pericolo infiltrativo devono essere valutati unitariamente e in modo coordinato, poiché anche circostanze singolarmente non decisive — quali rapporti familiari, frequentazioni, controlli di polizia e cointeressenze economiche — possono assumere valore probatorio convergente nel quadro complessivo.
  • I rapporti di parentela o affinità con soggetti contigui alla criminalità mafiosa non determinano automaticamente l'interdittiva, ma possono essere valorizzati quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, unitamente agli altri elementi, facciano ritenere probabile una conduzione familiare dell'impresa o un'influenza mafiosa diretta o indiretta sulla sua gestione.
  • Nella criminalità di matrice 'ndranghetista, caratterizzata da una struttura clanica fondata su nuclei familiari, i legami familiari possono assumere particolare rilievo nella prognosi di permeabilità, pur restando necessario evitare ogni automatismo tra familiarità e contiguità mafiosa.
  • L'assenza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia a carico di un socio non esclude la legittimità dell'interdittiva, quando il pericolo di infiltrazione emerga dalla valutazione complessiva delle evidenze relative all'impresa, ai suoi amministratori, ai proprietari e ai rapporti economici e familiari.
  • La discrezionalità prefettizia in materia antimafia non è arbitraria: il sindacato giurisdizionale su motivazione, istruttoria e attendibilità degli elementi raccolti impedisce che l'interdittiva si risolva in una mera pena del sospetto, pur ammettendo l'utilizzo di elementi anche atipici e non penalmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di poterePrincipi di precauzione e prevenzione

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