Cassazione Civile, Ordinanza n. 23560/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Gli amministratori della società fallita hanno proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento non erano mai stati notificati né presso la sede legale della società né a mani dell'amministratore. Dinanzi alla Corte d'appello hanno quindi sostenuto la tardività non doveva essere dichiarata, perché mancava una valida notificazione e, a loro avviso, per l'applicazione del secondo comma dell'art. 327 c.p.c. sarebbe sufficiente provare la nullità della notificazione, senza necessità di dimostrare un elemento soggettivo di assenza di colpa nella mancata conoscenza del processo. Con il primo motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione del contraddittorio, degli artt. 162 e 327 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 15 l.fall.; con il secondo motivo hanno denunciato la nullità della notifica ex art. 15 l.fall. e la conseguente nullità del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 327 c.p.c., reputando tardivo il reclamo proposto circa 18 mesi dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento e rilevando che i reclamanti non avevano dimostrato di non aver avuto conoscenza della sentenza non per loro colpa. La Cassazione ha ribadito che, quando la mancata notificazione o comunicazione della sentenza di fallimento impedisce il decorso del termine breve, opera l'art. 327 c.p.c. anche nella parte in cui richiede, per evitare la decadenza, la prova della mancata conoscenza del processo non imputabile alla parte, prova che grava sul contumace e può essere fornita anche per presunzioni. Il secondo motivo, relativo alla validità della notificazione dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, è stato assorbito. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 162 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione del contraddittorio; non è oggetto di autonoma interpretazione di merito nella decisione.
art. 327 c.p.c.
primo comma; secondo comma
In caso di mancata notificazione o comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il termine lungo di impugnazione opera anche con la disciplina del secondo comma: non basta la nullità della notificazione, ma occorre provare la mancata conoscenza del processo non per colpa della parte, prova a carico del contumace e anche presuntiva.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa nel censurare la nullità del procedimento.
art. 15 legge fallimentare
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della notificazione dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento.
art. 360 c.p.c.
Indicato come norma processuale di riferimento per la proposizione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento.
art. 18 legge fallimentare
Richiamato per il termine breve di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che non decorre in mancanza di notificazione o comunicazione.
art. 360-bis c.p.c.
Fondamento dell'inammissibilità del motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando non sia stata notificata o comunicata la sentenza dichiarativa di fallimento, l'impugnazione non è sottratta al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; per evitare la decadenza non è sufficiente allegare la nullità della notificazione, ma occorre anche dimostrare di non aver avuto conoscenza del processo senza colpa.
- La prova della mancata conoscenza del processo richiesta dall'art. 327, secondo comma, c.p.c. grava sulla parte che invoca l'eccezione di non decadenza e può essere fornita anche mediante presunzioni.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a motivarne il superamento.
- In tema di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, la tardività è rilevabile quando l'impugnazione sia proposta oltre il termine lungo applicabile e non sia provata la mancata conoscenza del procedimento non imputabile alla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →