Sentenza n. 1777/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) relativo a un progetto di impianto agrivoltaico con sistema di accumulo e opere di connessione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale recante giudizio negativo di compatibilità ambientale e il presupposto Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990, dell’art. 19 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 13 d.m. 10 settembre 2010, nonché carenza istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione dei principi di efficienza, economicità, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento. In particolare, ha contestato il recepimento per relationem del parere negativo della CTS senza autonoma ponderazione degli interessi; ha sostenuto che il progetto avesse natura agrivoltaica, che la documentazione progettuale contenesse la dichiarazione di conformità alle Linee guida MITE e gli elaborati relativi all’attività agricola, e che non fosse normativamente richiesta una corrispondenza tra capitale sociale e valore dell’investimento. Ha inoltre contestato la genericità dei rilievi relativi a siccità e incendi, la valutazione di insufficienza delle integrazioni prodotte, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e il richiamo al parere della Soprintendenza. Il giudice ha tuttavia concentrato l’esame sulla mancata produzione dell’elaborato RS06SIA0022I1, richiesto dalla CTS per dimostrare la coerenza e compatibilità del progetto con specifici piani e programmi, comprese le aree interessate dalla linea di connessione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo che il decreto regionale facesse proprie, per relationem, le conclusioni della CTS, poiché la Commissione è l’organo istituzionalmente deputato al supporto istruttorio per le autorizzazioni ambientali regionali e il decreto qualificava espressamente il parere conclusivo come parte integrante e sostanziale della motivazione. Ha poi qualificato il provvedimento come plurimotivato: ciascuna ragione concorreva autonomamente a sostenerlo. Ha accertato che il Parere Istruttorio Intermedio aveva richiesto specifici approfondimenti sulla compatibilità del progetto con il Piano Faunistico Venatorio, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, il Piano di Tutela del Patrimonio e il Programma di Sviluppo Rurale, nonché una puntuale analisi delle prescrizioni e dei vincoli applicabili alle aree interessate, incluse quelle della linea di connessione. La società aveva indicato l’elaborato integrativo RS06SIA0022I1, ma tale documento non risultava caricato sul portale, né prodotto in giudizio o altrimenti trasmesso all’amministrazione. La ricorrente non aveva contestato specificamente tale carenza nel ricorso introduttivo e si era limitata a sostenere genericamente l’insufficienza della valutazione amministrativa, richiamando anche una relazione tecnica successiva al provvedimento impugnato. Il mancato riscontro ai rilievi del PII costituiva quindi una ragione autonoma e legittima del parere negativo e del decreto di VIA. Il giudice ha inoltre escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché la società era stata informata delle criticità e invitata a presentare controdeduzioni e integrazioni entro un termine assegnato. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite, essendo sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma del provvedimento plurimotivato. Spese compensate per giusti motivi, anche in considerazione della limitata attività difensiva delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione per relationem mediante rinvio al parere della CTS, espressamente recepito nel decreto.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; il giudice ha escluso la loro violazione poiché le criticità erano state comunicate e la proponente era stata invitata a presentare controdeduzioni e integrazioni.
art. 19 d.lgs. 152/2006
Indicato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente nell’ambito della procedura di valutazione ambientale; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa indicata nel decreto regionale per il giudizio di compatibilità ambientale negativo; la decisione conferma il provvedimento per la legittimità autonoma del mancato riscontro alle richieste istruttorie.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Disciplina il procedimento autorizzatorio unico regionale nel cui contesto erano state presentate l’istanza di VIA e di autorizzazione unica e convocata la conferenza dei servizi; la decisione valorizza il corretto svolgimento della fase partecipativa e istruttoria.
art. 91 l.r. Sicilia n. 9/2015
La Commissione Tecnica Specialistica costituisce l’organo appositamente istituito “per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”.
La funzione istituzionale della CTS rende legittimo che il provvedimento finale regionale recepisca per relationem le sue valutazioni, purché il parere sia richiamato come parte integrante e sostanziale dell’atto.
art. 13, comma 1, lett. j, d.m. 10 settembre 2010
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla garanzia della dismissione dell’impianto; la decisione non esamina nel merito la censura, ritenendo sufficiente una distinta ragione autonoma di legittimità del provvedimento.
art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’idoneità delle aree alla realizzazione dell’impianto; la decisione non esamina nel merito tale questione, in ragione della legittimità autonoma del mancato riscontro alle richieste istruttorie.
Massime di principio
- È legittima la motivazione per relationem di un provvedimento regionale di VIA che recepisca le valutazioni della Commissione tecnica istituzionalmente competente all’istruttoria, quando il parere sia espressamente richiamato come parte integrante e sostanziale del provvedimento finale.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto sia legittima e idonea a sostenerlo; il giudice può quindi rigettare il ricorso senza esaminare le censure relative alle altre motivazioni, dichiarandole assorbite.
- La mancata produzione dell’elaborato specificamente richiesto dall’organo tecnico per dimostrare la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione può costituire autonoma ragione legittimante il giudizio negativo di VIA.
- La contestazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo deve essere specifica e puntuale: una deduzione generica sull’insufficienza delle integrazioni non supera l’accertamento di una concreta carenza documentale individuata dall’amministrazione.
- Non sussiste violazione delle garanzie partecipative quando l’amministrazione abbia previamente comunicato al proponente le criticità istruttorie e gli abbia assegnato un termine per presentare controdeduzioni e integrazioni, anche se le integrazioni successivamente prodotte siano ritenute insufficienti.
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