Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente il decorso del tempo di detenzione e l'attualita' del pericolo di reiterazione, sostenendo che, in presenza di attenuazione delle esigenze cautelari e di corretta osservanza degli obblighi, potevano essere concessi gli arresti domiciliari
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla base della gravita' del titolo di reato, delle modalita' della condotta, dei plurimi precedenti penali indicativi di abitualita' e di professionalita' criminale e del fatto che il ricorrente aveva commesso reati mentre era gia' sottoposto a obblighi restrittivi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mero decorso del tempo e la corretta osservanza degli obblighi non bastano, di per se', a giustificare una misura meno afflittiva. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; ha ordinato la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Riferimento procedurale: disciplina la possibilita' di produrre conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in particolari procedure; nel caso ha rilevanza formale e non incide sulla decisione di merito
Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 45843 del 14/06/2018 (Rv. 274133)
Principio secondo cui, ai fini della sostituzione della misura cautelare con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non puo' essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione, neppure se accompagnato dalla corretta osservanza degli obblighi
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilita' del ricorso, con riferimento alle spese processuali; la Corte l'ha richiamato per giustificare la condanna alle spese
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, commi 1 bis e 1 ter
Stabilisce l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando essa non comporti la rimessione in liberta' dell'indagato, per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- La mera decorrenza del tempo di esecuzione della misura cautelare e la corretta osservanza degli obblighi non sono di per se' sufficienti per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva; serve prova di un'attenuazione concreta e attuale delle esigenze cautelari
- Elementi quali la gravita' del reato, le modalita' della condotta, i plurimi precedenti e il radicato inserimento in un contesto delinquenziale sono indicatori forti del pericolo di reiterazione e giustificano il mantenimento della custodia in carcere
- Il fatto che il reato sia stato commesso mentre l'imputato era gia' sottoposto a misure restrittive (es. obbligo di dimora o arresti domiciliari) pesa negativamente sulla possibilita' di sostituire la misura con una meno afflittiva, anche se vengono proposti dispositivi di controllo elettronico
- In sede di ricorso per cassazione non e' sufficiente esprimere un'opinione contraria sulla valutazione dei fatti: occorre dimostrare un errore di diritto o di motivazione grave e non gia' superabile nell'ambito del normale sindacato di merito
- In caso di inammissibilita' del ricorso il ricorrente puo' essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; se la decisione non determina l'immediata liberazione, la corte deve trasmettere copia al direttore dell'istituto penitenziario perché disponga gli adempimenti del caso
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