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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46193/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proposto dall'imputato mirava ad impugnare la condanna per il reato di occultamento/occuluzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000, capo B). I motivi principali contestavano: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria testimonialeda parte della Corte d'appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), essendo le dichiarazioni di due testi decisive per l'assoluzione in primo grado; 2) l'insufficienza e l'illogicità della motivazione sulla sussistenza della condotta e dell'evento (impossibilità di ricostruire il volume d'affari), sostenendo che il rinvenimento di copie di alcune fatture presso i destinatari è solo un indizio non grave e non prova l'esistenza/tenuta della contabilità; 3) la mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000; 4) la prescrizione del reato contestato o, comunque, incertezza sul momento consumativo e sul decorso dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato infondate tutte le doglianze. Sul punto della rinnovazione istruttoria la Corte ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero fosse fondato sulla rivalutazione di prove documentali omesse dal Tribunale e non su una diversa valutazione esclusiva di prove dichiarative, per cui non sussisteva l'obbligo di rinnovare le testimonianze ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'occultamento delle scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari sulla base di un compendio documentale complessivo: spesometro, copie di fatture rinvenute presso i destinatari, registrazioni contabili dei terzi, numerazione progressiva delle fatture, documentazione rinvenuta presso la società Nomo Sistemi che dimostrava rilevanti rapporti economici con la SDC e confermava l'esistenza di fatture di importo rilevante. Ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico (anche tramite la documentazione e i rapporti accertati con terzi) e ha escluso la prescrizione: l'evento consumativo è stato individuato nell'11 luglio 2016 (data delle richieste di esibizione), il reato di occultamento ha natura permanente e il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 è di 10 anni (prescrizione non maturata).

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Regola l'occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha interpretato l'occultamento come reato a natura permanente il cui momento consumativo è il termine della fase di controllo (es.: data della richiesta di esibizione), e può essere provato anche indirettamente tramite documentazione rinvenuta presso terzi

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma relativa alla omessa dichiarazione (capo A dell'imputazione); la Corte di merito ha dichiarato il relativo reato estinto per prescrizione (questo capo non è stato oggetto del ricorso in Cassazione)

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello quando la riforma dell'assoluzione si fondi esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha precisato che tale obbligo non opera se l'appello è fondato sulla rivalutazione di prove documentali

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti con cui criticare omissioni relative alla rinnovazione istruttoria in sede di legittimità

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma dell'assoluzione perché il fatto non sussiste (sentenza di primo grado): la Corte richiama che la pronuncia di assoluzione in primo grado fu emessa ai sensi di questa norma

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i reati tributari (utilizzato per determinare che il termine applicabile al reato di occultamento è di 10 anni e quindi non maturato alla data della sentenza impugnata)

  • art. 157 cod. pen.

    Principio di favore al reo in materia di prescrizione; evocato nel ricorso ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo laddove ha individuato correttamente il momento consumativo e il termine prescrizionale

Massime di principio

  • L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. sussiste solo se la riforma di una sentenza di assoluzione poggia esclusivamente su una diversa valutazione delle prove dichiarative; se l'appello è fondato sulla rivalutazione di prove documentali omesse dal primo giudice, il giudice d'appello può decidere senza rinnovare le testimonianze
  • In materia tributaria, l'occultamento delle scritture contabili è un reato a natura permanente: il momento consumativo si identifica nella conclusione del controllo (es. richiesta di esibizione), e il termine di prescrizione va calcolato a partire da tale momento
  • Il rinvenimento di una copia di fattura presso il destinatario può far ragionevolmente far presumere la distruzione o l'occultamento della copia dell'emittente; tale elemento, unitamente a spesometro, registrazioni dei terzi e numerazione progressiva, può costituire un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a provare l'esistenza/tenuta della contabilità e il suo occultamento
  • La prova del dolo specifico nell'ambito dei reati tributari può essere desunta dal complesso delle risultanze documentali e dagli elementi di collegamento con terzi (es. pagamenti, fatture di ammontare rilevante, deleghe operative e gestione di fatto), senza che sia sempre necessaria una confessione o testimonianze decisive
  • Il comportamento del professionista delegato (richiesta di tempo, impossibilità di esibire i documenti) può essere considerato nella valutazione complessiva, ma non sostituisce elementi documentali diretti; il diritto al silenzio del contribuente deve essere tenuto in conto, ma la mancata collaborazione non esclude che il compendio documentale provi il reato

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