Cassazione Penale, Sentenza n. 46193/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proposto dall'imputato mirava ad impugnare la condanna per il reato di occultamento/occuluzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000, capo B). I motivi principali contestavano: 1) la mancata rinnovazione dell'istruttoria testimonialeda parte della Corte d'appello (art. 603, comma 3-bis c.p.p.), essendo le dichiarazioni di due testi decisive per l'assoluzione in primo grado; 2) l'insufficienza e l'illogicità della motivazione sulla sussistenza della condotta e dell'evento (impossibilità di ricostruire il volume d'affari), sostenendo che il rinvenimento di copie di alcune fatture presso i destinatari è solo un indizio non grave e non prova l'esistenza/tenuta della contabilità; 3) la mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000; 4) la prescrizione del reato contestato o, comunque, incertezza sul momento consumativo e sul decorso dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e dichiarato infondate tutte le doglianze. Sul punto della rinnovazione istruttoria la Corte ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero fosse fondato sulla rivalutazione di prove documentali omesse dal Tribunale e non su una diversa valutazione esclusiva di prove dichiarative, per cui non sussisteva l'obbligo di rinnovare le testimonianze ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'occultamento delle scritture contabili e l'impossibilità di ricostruire il volume d'affari sulla base di un compendio documentale complessivo: spesometro, copie di fatture rinvenute presso i destinatari, registrazioni contabili dei terzi, numerazione progressiva delle fatture, documentazione rinvenuta presso la società Nomo Sistemi che dimostrava rilevanti rapporti economici con la SDC e confermava l'esistenza di fatture di importo rilevante. Ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico (anche tramite la documentazione e i rapporti accertati con terzi) e ha escluso la prescrizione: l'evento consumativo è stato individuato nell'11 luglio 2016 (data delle richieste di esibizione), il reato di occultamento ha natura permanente e il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 è di 10 anni (prescrizione non maturata).
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Regola l'occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha interpretato l'occultamento come reato a natura permanente il cui momento consumativo è il termine della fase di controllo (es.: data della richiesta di esibizione), e può essere provato anche indirettamente tramite documentazione rinvenuta presso terzi
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa alla omessa dichiarazione (capo A dell'imputazione); la Corte di merito ha dichiarato il relativo reato estinto per prescrizione (questo capo non è stato oggetto del ricorso in Cassazione)
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Disposizione che impone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice di appello quando la riforma dell'assoluzione si fondi esclusivamente su una diversa valutazione della prova dichiarativa; la Corte ha precisato che tale obbligo non opera se l'appello è fondato sulla rivalutazione di prove documentali
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti con cui criticare omissioni relative alla rinnovazione istruttoria in sede di legittimità
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma dell'assoluzione perché il fatto non sussiste (sentenza di primo grado): la Corte richiama che la pronuncia di assoluzione in primo grado fu emessa ai sensi di questa norma
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Stabilisce il termine massimo di prescrizione per i reati tributari (utilizzato per determinare che il termine applicabile al reato di occultamento è di 10 anni e quindi non maturato alla data della sentenza impugnata)
art. 157 cod. pen.
Principio di favore al reo in materia di prescrizione; evocato nel ricorso ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo laddove ha individuato correttamente il momento consumativo e il termine prescrizionale
Massime di principio
- L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. sussiste solo se la riforma di una sentenza di assoluzione poggia esclusivamente su una diversa valutazione delle prove dichiarative; se l'appello è fondato sulla rivalutazione di prove documentali omesse dal primo giudice, il giudice d'appello può decidere senza rinnovare le testimonianze
- In materia tributaria, l'occultamento delle scritture contabili è un reato a natura permanente: il momento consumativo si identifica nella conclusione del controllo (es. richiesta di esibizione), e il termine di prescrizione va calcolato a partire da tale momento
- Il rinvenimento di una copia di fattura presso il destinatario può far ragionevolmente far presumere la distruzione o l'occultamento della copia dell'emittente; tale elemento, unitamente a spesometro, registrazioni dei terzi e numerazione progressiva, può costituire un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a provare l'esistenza/tenuta della contabilità e il suo occultamento
- La prova del dolo specifico nell'ambito dei reati tributari può essere desunta dal complesso delle risultanze documentali e dagli elementi di collegamento con terzi (es. pagamenti, fatture di ammontare rilevante, deleghe operative e gestione di fatto), senza che sia sempre necessaria una confessione o testimonianze decisive
- Il comportamento del professionista delegato (richiesta di tempo, impossibilità di esibire i documenti) può essere considerato nella valutazione complessiva, ma non sostituisce elementi documentali diretti; il diritto al silenzio del contribuente deve essere tenuto in conto, ma la mancata collaborazione non esclude che il compendio documentale provi il reato
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