Cassazione Civile, Ordinanza n. 27892/2024 del 29/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni coeredi, di una donazione con cui la madre aveva attribuito la nuda proprietà di un immobile a un figlio e l'usufrutto al marito, assumendo che l'atto ledesse la loro quota di legittima e chiedendo la riduzione della donazione e la divisione dell'eredità. Il convenuto aveva anche chiesto in via riconvenzionale la restituzione delle somme asseritamente spese per ristrutturare il bene. Il Tribunale aveva accolto la riduzione e, in sede definitiva, aveva disposto le conseguenze divisionali e il conguaglio economico; la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione del soccombente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c. per mancata verifica della legittimazione attiva e passiva e per assenza della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva; 2) violazione degli artt. 177, lett. a), c.c. e 288 L. n. 151/1975 per errata ricostruzione dell'asse ereditario, assumendo che un terreno acquistato dal coniuge dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia fosse in comunione legale e non bene personale; 3) violazione degli artt. 556, 2697 c.c. e delle norme sulle preclusioni processuali, sostenendo che nella divisione ereditaria dovesse comunque considerarsi anche la metà del terreno e che la relativa prova/indicazione potesse essere valorizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso che la produzione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva costituisca condizione di procedibilità della domanda di divisione, precisando che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà non richiede il rigore della rivendicazione e può essere desunta anche da elementi indiziari se l'appartenenza del bene non è contestata. Sui secondi due motivi ha ritenuto infondate le censure: ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato la mancata prova dell'acquisto del terreno e che, pur essendo errata l'affermazione di merito secondo cui il bene sarebbe stato automaticamente personale per essere stato acquistato prima della riforma, tale errore era irrilevante perché la prova dell'acquisto non era stata fornita; ha inoltre ribadito che nella divisione ereditaria l'indicazione dei beni può essere effettuata anche successivamente alla domanda, ma sempre nei limiti delle preclusioni processuali, e che le questioni sulla ricostruzione dell'asse devono essere sorrette da allegazioni e prove rituali. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1113 c.c.
La questione della partecipazione dei coeredi e dei terzi alla divisione non impone, di per sé, la produzione della documentazione ipocatastale come condizione di procedibilità della domanda divisoria.
art. 784 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della domanda divisionale; la Corte ne ha escluso la violazione in relazione alla mancata produzione dei certificati ipocatastali.
art. 567 c.p.c.
La disciplina prevista per la vendita del bene pignorato non si applica come requisito di inammissibilità o improcedibilità al giudizio di divisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento di tutti i motivi scrutinati.
art. 177, lettera a), c.c.
Richiamato per sostenere l'appartenenza in comunione legale di un bene acquistato dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia.
art. 288 L. n. 151 del 1975
Il regime transitorio comporta che gli acquisti eseguiti dopo l'entrata in vigore della riforma sono soggetti a comunione legale, salvo opzione per la separazione dei beni nel biennio previsto.
art. 556 c.c.
Invocato in relazione alla ricostruzione della massa ereditaria e alla lesione di legittima.
art. 2697 c.c.
Richiamato a sostegno della dedotta erronea ripartizione dell'onere probatorio sulla consistenza dell'asse ereditario.
artt. 183 e 184 c.p.c.
Richiamati in tema di preclusioni processuali e di ammissibilità delle allegazioni sulla consistenza dell'asse nella fase di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di scioglimento della comunione o di divisione ereditaria, la produzione della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva non costituisce condizione di procedibilità della domanda, poiché la relativa acquisizione è funzionale alla corretta gestione delle operazioni divisionali e può essere ordinata d'ufficio dal giudice.
- La prova della comproprietà o della comune appartenenza dei beni da dividere non richiede il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendicazione, potendo essere desunta anche da prova indiziaria quando l'appartenenza non sia contestata.
- La titolarità attiva e passiva della posizione soggettiva fatta valere in giudizio attiene al merito e l'attore deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento o difese incompatibili da parte del convenuto.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, l'indicazione dei beni compresi nella massa può essere effettuata anche successivamente alla domanda, ma resta soggetta alle ordinarie preclusioni processuali e ai termini per la precisazione o integrazione delle domande.
- In tema di comunione legale, gli acquisti compiuti dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia ricadono nel regime legale salvo tempestiva opzione per la separazione dei beni nel biennio transitorio previsto dalla legge.
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