Cassazione Penale, Sentenza n. 28427/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/11/2023 della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Treviso del 16/03/2023, con la quale era stato dichiarato responsabile del reato di calunnia e condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione, sostituita con lavori di pubblica utilità. Il ricorrente deduceva inosservanza e falsa interpretazione degli artt. 591, 593 comma 3 e 568 comma 5 c.p.p., sostenendo che la Corte aveva confuso l'inappellabilità con la non impugnabilità e chiedeva la conversione dell'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.; in via subordinata lamentava presunto vizio del consenso ex art. 545-bis c.p.p. a causa di un errore del precedente difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato l'art. 593, comma 3, c.p.p. rendendo inappellabile la sentenza che aveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ha ritenuto infondata la richiesta di conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione, poiché dall'atto risultava l'intenzionalità del ricorrente (tramite il difensore) di proporre un mezzo di gravame non consentito dalla legge e la Corte non può sostituire la volontà della parte scegliendo un diverso rimedio. Ha inoltre osservato che, a prescindere dalla qualificazione, le censure erano in massima parte questioni di fatto non idonee a fondare un ricorso per cassazione (anche sotto la veste della presunta violazione dell'art. 368 c.p.p.). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
La disposizione è stata interpretata nel senso che le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità risultano inappellabili; ne consegue l'inammissibilità dell'appello diretto avverso tali sentenze.
art. 568, comma 5, c.p.p.
La norma è stata richiamata in relazione alla possibilità teorica di conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione; la Corte ha però affermato che tale conversione non può essere disposta quando risulta dall'atto l'intenzionalità della parte nel proporre un mezzo di impugnazione non consentito dalla legge.
art. 591, c.p.p.
Riferita nella prospettiva della corretta qualificazione del mezzo di gravame: il giudice può rettificare la qualificazione privilegiando la volontà reale della parte, ma non può sostituire il mezzo scelto se la parte ha intenzionalmente adottato quello non consentito.
art. 545-bis, c.p.p.
Richiamata rispetto alla presunta invalidità del consenso dell'imputato alla applicazione della pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto tale censura meramente ipotetica e non apprezzabile per fondare l'ammissione di un diverso rimedio.
art. 368, c.p.p.
Menziionato perché il ricorrente tentava di inquadrare censure di fatto come violazioni di norma per superare l'inammissibilità; la Corte ha invece rilevato che le censure attengono a questioni di fatto e non sono trasformabili in questioni di diritto idonee per la cassazione.
Massime di principio
- Le sentenze che applicano la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sono in linea generale inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; un gravame diretto è quindi spesso inammissibile.
- La conversione d'ufficio dell'impugnazione proposta con un mezzo non consentito in quello astrattamente ammissibile (es. conversione in ricorso per cassazione) non può essere disposta quando dall'atto risulta l'intenzionalità della parte nel scegliere quel mezzo: il giudice non può sostituire la volontà processuale dell'interessato.
- Il giudice può ricualificare un atto di impugnazione privilegiando la reale volontà della parte solo se non c'è prova che la parte abbia volontariamente adottato un mezzo inammissibile; la rilevazione della volontarietà porta all'inammissibilità.
- Censure di fatto o questioni strettamente probatorie non sono trasformabili in questioni di diritto per consentire la cassazione; quindi l'impugnazione deve mirare a profili di diritto apprezzabili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende), perciò la scelta del mezzo di impugnazione richiede attenzione strategica.
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