Sentenza n. 7068/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - della graduatoria regionale di merito relativa all'USR Abruzzo e pubblicata in data 8/08/2025 sul sito istituzionale nonché su INPA in merito al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, laddove il ricorrente è collocato alla posizione n.30 con un punteggio totale di 101,10, di gran lunga inferiore a quella dovuta per la mancata valutazione degli ulteriori titoli in suo possesso (12,50 punti); - della nota di cui al prot.n.8580/25 del 3/7/25 con cui l'USR Abruzzo ha rigettato l'istanza di riesame presentata lo scorso 6/6/2025, sul presupposto che la Commissione non avrebbero potuto prendere visione dei titoli del ricorrente e che l'Amministrazione non avrebbe mai riaperto i termini di partecipazione alla selezione; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente e dei verbali dagli estremi ignoti, in cui la Commissione ha individuato i criteri di valutazione e nella valutazione non ha tenuto conto, ai fini del punteggio aggiuntivo, degli ulteriori titoli in possesso dell'istante, come segnalati da quest'ultimo nella precedente istanza di riesame / accesso del 6/6/25; - del Bando pubblicato in INPA con nota prot.n.1897 dello scorso 12/12/2024, oltre ai relativi allegati e, in particolare, l'allegato C contenente la Tabella di ripartizione dei punteggi dei titoli, con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, laddove lesivo nei confronti della parte ricorrente e, in particolare, agli artt.4, 5 e 8 relativi alle modalità di presentazione della domanda, dei criteri di valutazione dei e dei titoli di merito, in particolare nella parte in cui non si tiene conto di quelli già indicati e caricati sul Portale previsto per l'invio della candidatura (doc.3); - nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. nonchè per l'accertamento e la condanna dell'interesse in capo alla parte ricorrente di vedersi riconoscere la piena validità dei titoli in suo possesso secondo i criteri previsti dalla “lex specialis”, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 12,50 punti e del diritto dello stesso alla corretta rideterminazione del punteggio finale, con conseguente “corretta” collocazione nella graduatoria regionale di merito USR Abruzzo, che gli permetterebbe di raggiungere una posizione prossima alla n.10 con un punteggio totale di 113,6 (anziché la posizione n.30 con l'attuale punteggio di 101,10), quindi di poter rientrare tra i vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale di merito del concorso per 1.435 posti, diniego di riesame e valutazione dei titoli, nella parte in cui non sono stati attribuiti ulteriori 12,50 punti al candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico su base regionale per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, aveva indicato nella domanda una laurea quale titolo di accesso, ma non aveva correttamente caricato nel modulo di partecipazione ulteriori titoli di merito, consistenti in una seconda laurea, due master, una certificazione linguistica e un'idoneità conseguita in altra selezione pubblica. Dopo lo svolgimento delle prove, aveva segnalato l'errore all'Amministrazione mediante istanza di riesame e accesso, chiedendo la rivalutazione dei titoli già presenti nella propria area riservata del Portale Unico del reclutamento e nel sistema Istanze OnLine. L'USR Abruzzo aveva respinto l'istanza, ritenendo che l'art. 8 del bando impedisse alla Commissione di valutare titoli non dichiarati nella domanda e che non fosse possibile riaprire i termini di partecipazione. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 6 e 18 della l. 241/1990, dell'art. 43 CAD e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi del favor partecipationis e dell'autocertificazione; omessa attivazione del soccorso istruttorio; difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta illogicità, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Secondo il ricorrente, l'errore era meramente materiale, i titoli erano già nella disponibilità dell'Amministrazione attraverso i sistemi informatici e la loro verifica non avrebbe comportato una riapertura dei termini né un'attività sproporzionata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto condivisibile l'orientamento secondo cui, quando i titoli siano stati allegati o comunque siano nella disponibilità della Commissione, l'errato caricamento nel modulo di domanda non impedisce la loro valutazione, eventualmente previa attivazione del soccorso istruttorio. Nel caso concreto, i titoli ulteriori risultavano già indicati e caricati dal candidato nella propria area riservata del Portale Unico del reclutamento e tramite Istanze OnLine; inoltre, l'errore era stato tempestivamente segnalato all'Amministrazione. La Commissione avrebbe quindi potuto verificare agevolmente il possesso dei titoli e procedere all'integrazione istruttoria. Il TAR ha valorizzato il principio di conservazione dei dati previsto dall'art. 43 CAD e l'obbligo dell'Amministrazione, nei limiti della ragionevole proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande e attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 l. 241/1990 in presenza di meri errori materiali desumibili dalla documentazione disponibile. Ha ordinato all'Amministrazione di valutare gli ulteriori titoli vantati e caricati sul Portale Unico del reclutamento. L'Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di curare l'istruttoria e consente l'attivazione del soccorso istruttorio quando l'errore materiale del candidato sia agevolmente desumibile dalla documentazione disponibile, senza attività eccessivamente gravosa o sproporzionata.
art. 18 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di acquisire e utilizzare dati e documenti già nella disponibilità dell'Amministrazione.
art. 43 CAD
restano validi i documenti degli archivi, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione
Il principio di conservazione dei dati consente all'Amministrazione di utilizzare documenti e informazioni già presenti nei propri sistemi informatici ai fini della valutazione dei titoli.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza della procedura concorsuale.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 8 del bando di concorso
Prevedeva il rinvio all'allegato C per i criteri di valutazione dei titoli; l'Amministrazione lo aveva interpretato come ostativo alla valutazione di titoli non correttamente inseriti nel modulo, interpretazione non condivisa dal TAR nelle concrete circostanze del caso.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, l'errato caricamento di titoli nel modulo di domanda non impedisce la loro valutazione quando i titoli siano già stati indicati, caricati o comunque resi disponibili dal candidato nei sistemi informatici dell'Amministrazione e siano agevolmente verificabili dalla Commissione.
- L'Amministrazione ha un ragionevole obbligo, nei limiti della proporzionalità, di verificare la correttezza delle domande di partecipazione e di attivare il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 l. 241/1990 quando l'omissione costituisca un mero errore materiale desumibile dalla documentazione già disponibile o tempestivamente segnalata dal candidato.
- Il soccorso istruttorio è doveroso quando l'integrazione richiesta non comporti una nuova partecipazione alla procedura, una modifica sostanziale della domanda o una riapertura dei termini, ma si limiti a rendere utilizzabili dati e documenti già nella disponibilità dell'Amministrazione.
- Il principio di conservazione dei dati amministrativi consente alla Commissione di utilizzare, ai fini della valutazione concorsuale, documenti e informazioni già presenti nei portali istituzionali e nei sistemi informatici dell'Amministrazione, se acquisiti in modo idoneo e verificabile.
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