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Sentenza

Sentenza del 13/03/2023 n. 7322 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La questione verteva sulla natura catastale dei pozzi geotermici ubicati nelle centrali: se vadano considerati come componenti delle miniere (pertinenze minerarie soggette alla disciplina catastale delle miniere) oppure come parti impiantistiche funzionali dell'impianto di produzione di energia, e dunque escluse dalla stima della rendita catastale ai sensi della L. n. 208/2015 (stima diretta che esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo). L'Agenzia sosteneva invece l'applicabilità delle norme sulle miniere e la rilevanza catastale dei pozzi, richiamando anche la circolare n.6/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio che, con efficacia dal 1/01/2016, i pozzi geotermici non sono pertinenze di una miniera ma parti funzionali e inscindibili della centrale elettrica e, in quanto componenti impiantistiche funzionali al ciclo produttivo, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale (applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21). Pur rilevando che la motivazione della sentenza impugnata riportava un errore di sussunzione (richiamo al R.D. 1572/1931, art. 18 non pertinente), la Corte ha ritenuto corretto il dispositivo e ha dichiarato compensate le spese di lite.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)

    Stabilisce che, dalla data del 1/01/2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la Corte ha ritenuto che i pozzi geotermici rientrino in tale esclusione.

  • R.D. n. 1572 del 1931

    Norma sulle miniere richiamata dalla sentenza di merito della CTR, ma la Cassazione ha ritenuto che non sia pertinente perché i pozzi geotermici in una centrale non sono pertinenze di una miniera bensì parti dell'impianto di produzione di energia.

  • L. n. 190 del 2014

    Richiama la circolare n.6/2012 attribuendole valore interpretativo; tuttavia la Corte osserva che la circolare è anteriore alla L. n. 208/2015 e non risolve la questione per i fatti successivi al 1/01/2016.

  • Circolare n. 6 del 2012

    Forniva indicazioni sulla stima catastale degli impianti ma, pur richiamata dalla L. 190/2014, la Corte la ritiene non risolutiva rispetto alla nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015.

  • R.D. n. 652 del 1939

    Citato dall'Agenzia come argomento normativo; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva nella soluzione del caso, ritenendo predominante la disciplina post-2016.

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005

    Citato dall'Agenzia; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo mutasse la valutazione secondo la disciplina della L. 208/2015.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ricordato che l'esenzione dal pagamento del contributo per le Amministrazioni dello Stato (mediante prenotazione a debito) non si applica alle stesse nelle ipotesi di cui sopra, confermando precedenti orientamenti.

Massime di principio

  • Per atti e fatti verificatisi dal 1/01/2016, nella determinazione della rendita catastale di immobili D ed E occorre escludere macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo: i pozzi geotermici, se integrati in una centrale di produzione elettrica e funzionali al ciclo produttivo, rientrano in questa esclusione.
  • La qualificazione dei pozzi come "pertinenze di una miniera" o come "parti dell'impianto produttivo" dipende dalla funzione effettiva svolta: se la loro finalità è la produzione di energia (estrazione di fluidi per alimentare turbine, reiniezione per riciclo), sono impianti e non soggetti alla disciplina catastale delle miniere.
  • La circolare interpretativa anteriore (circolare n.6/2012) non può prevalere sulla successiva legge ordinamentale (L. n. 208/2015): prevalgono i criteri introdotti dalla legge più recente.
  • Nei casi di novità giuridica o controversia non consolidata la Corte può compensare le spese di lite; il contribuente che dimostra la natura impiantistica degli elementi ha buone probabilità di escluderli dalla base imponibile catastale per le rendite determinate dopo il 1/01/2016.
  • Se i pozzi fossero utilizzati effettivamente per attività estrattive qualificabili come miniera (diversa destinazione funzionale), potrebbe profilarsi diversa qualificazione catastale: occorre valutazione fattuale e tecnico-impiantistica caso per caso.

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