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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21382/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda due agenti della polizia municipale che avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di una maggiorazione retributiva per il lavoro prestato in turnazione oltre il sesto giorno consecutivo, nonché una pronuncia sulle reciproche pretese restitutorie legate ad alcune indennità contrattuali. Il Comune ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato l'art. 22 del CCNL Regioni e Autonomie locali del 14.9.2000: secondo il Comune, per legittimare la turnazione e la relativa indennità sarebbero necessari sia un orario di servizio giornaliero ininterrotto di almeno 10 ore, sia una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, mentre nel caso concreto il comando di polizia municipale operava con orario spezzato e senza una vera turnazione conforme al contratto. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale articolato in cinque motivi: hanno contestato il mancato riconoscimento di una maggiorazione del 65% per i giorni successivi al settimo giorno lavorativo, la condanna alla restituzione delle somme percepite ex art. 24, comma 2, CCNL, l'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, il diniego di CTU e l'utilizzo dei prospetti contabili del Comune anziché della propria documentazione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché volto, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi rigettato il ricorso incidentale nella sostanza: ha affermato che il riposo settimanale non deve necessariamente cadere sempre nel settimo giorno consecutivo, e che il danno da usura psico-fisica è risarcibile solo quando la prestazione nel settimo giorno avvenga in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.; ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla restituzione delle indennità, sulla prescrizione, sulla mancata CTU e sulla quantificazione delle somme, anche per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune e ha rigettato il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha compensato integralmente le spese per soccombenza reciproca e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002. Sul piano sostanziale, ha confermato la preclusione al sindacato di legittimità di una richiesta di nuova valutazione del merito e ha ribadito che il danno da usura psico-fisica presuppone la perdita definitiva del riposo settimanale in violazione della disciplina legale e contrattuale. Ha inoltre confermato, nei limiti della motivazione, la disciplina della ripetizione d'indebito in tema di prescrizione decennale e il rigore dell'onere di autosufficienza nei motivi che contestano accertamenti contabili e mancata ammissione di CTU.

Norme richiamate

  • art. 22 CCNL Regioni ed Autonomie locali del 14.9.2000

    comma 5; commi 1, 2, 3, 4, 6, 7

    La Corte di appello aveva letto la norma nel senso che non fosse necessario un orario giornaliero di 10 ore continuative, ma bastassero 10 ore complessive; la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo principale, ha ritenuto che la censura richiedesse un nuovo accertamento di merito. Nel ricorso incidentale la norma è richiamata per escludere il diritto alla maggiorazione quando il riposo settimanale sia solo spostato e non soppresso.

  • art. 24 CCNL Regioni ed Autonomie locali del 14.9.2000

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura che contestava l'applicazione della norma, perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sul mancato svolgimento di attività nei giorni festivi infrasettimanali secondo i presupposti richiesti dalla disciplina contrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    È stata dedotta dal ricorrente principale come norma violata, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È stata invocata dal ricorrente principale, ma la Corte ha osservato che la censura era sostanzialmente diretta a contestare l'apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    È stata dedotta nel motivo principale come norma asseritamente violata, senza che ciò valesse a superare il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di violazione di legge; la Corte ha però qualificato le censure come dirette, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per asserito omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché mancava una reale omissione e perché si chiedeva un nuovo esame del merito.

  • art. 2109 c.c.

    È stata richiamata per affermare che il danno da usura psico-fisica presuppone la violazione del diritto al riposo settimanale quando la prestazione lavorativa nel settimo giorno sia resa fuori dai casi legittimanti.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 2109 c.c. per delimitare i casi in cui il mancato riposo settimanale può integrare un danno risarcibile da usura psico-fisica.

  • art. 2948 c.c.

    Il ricorrente incidentale l'ha invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha invece ribadito che l'azione di ripetizione di indebito si prescrive in dieci anni.

  • art. 2041 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'etichetta di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici, delle prove e degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • In tema di turnazione del personale degli enti locali, la corretta interpretazione del CCNL richiede di verificare i presupposti contrattuali della turnazione e la loro effettiva attuazione; tuttavia, la contestazione in cassazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito su orari, rotazione e distribuzione dei turni non è consentita se si traduce in una richiesta di riesame del fatto.
  • Il danno da usura psico-fisica per lavoro reso nel settimo giorno consecutivo è risarcibile solo quando la prestazione avvenga in violazione della disciplina legale e contrattuale sul riposo settimanale; se il riposo è semplicemente spostato nel rispetto dell'organizzazione del tempo di lavoro, non basta il solo superamento del settimo giorno per presumere il danno.
  • L'azione di ripetizione di indebito relativa a somme corrisposte periodicamente a titolo non dovuto è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, perché il credito restitutorio sorge al momento di ciascuna indebita erogazione e non come credito retributivo periodico preesistente.
  • Le censure che contestano la quantificazione di somme o il diniego di consulenza tecnica d'ufficio devono essere sorrette da specifica indicazione e sintesi della documentazione rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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