Cassazione Penale, Sentenza n. 28574/2026 del 28/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, ha nuovamente negato all'imputato, già condannato per omessa dichiarazione, il beneficio della sospensione condizionale della pena. La decisione si fonda su due rationes: da un lato, dal certificato del casellario risultano già due precedenti concessioni del beneficio, rispettivamente in relazione a un decreto penale di condanna per una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro e a una sentenza per un reato in materia previdenziale; dall'altro, la Corte ha ritenuto sussistente anche una specifica condizione ostativa prevista dalla disciplina dei reati tributari, perché l'imposta evasa supererebbe la soglia del trenta per cento del volume d'affari contestato. Con il ricorso per cassazione, l'imputato deduce violazione di legge e difetto di motivazione: sostiene che il diniego della sospensione condizionale sia stato formulato in modo apodittico, limitandosi a richiamare i precedenti senza una concreta valutazione prognostica, valorizzando invece la modestia dei precedenti, la loro risalenza e la propria condotta di imprenditore; inoltre contesta l'applicazione della disciplina tributaria sopravvenuta, affermando che il reato si sarebbe consumato prima della riforma e che quindi andrebbe applicata la soglia previgente più favorevole, con conseguente insussistenza delle condizioni ostative al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la censura non si confronti con la ratio decisiva della sentenza impugnata, costituita dal rilievo oggettivo che la sospensione condizionale era già stata concessa due volte in precedenza, e che tale limite impedisce ex lege una terza concessione, indipendentemente dalla natura del precedente reato o dalla complessiva entità delle pene. Quanto alla doglianza sulla disciplina tributaria e sulla soglia di punibilità, la Corte osserva che, nella precedente pronuncia rescindente, l'affermazione di responsabilità era ormai divenuta irrevocabile, sicché anche questo profilo è coperto da giudicato. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge è dedotta come vizio di legittimità, ma il ricorso è ritenuto inammissibile perché non si confronta con il decisum effettivo della sentenza impugnata.
art. 163 c.p.
Richiamato come limite generale di pena entro cui può operare la sospensione condizionale in presenza di presupposti favorevoli.
art. 164, comma 4, c.p.
La sospensione condizionale non può essere concessa più di una volta, salvo il caso in cui, con la nuova condanna, la pena complessiva resti nei limiti dell'art. 163 c.p.; il precedente limite opera come sbarramento oggettivo.
art. 12, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000
Richiamato quale condizione ostativa speciale al beneficio nel contesto del reato tributario contestato.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione per la quale l'imputato era stato condannato; la difesa ne contesta la disciplina applicabile nel tempo.
art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. 81/2008
Indicata come reato/contravvenzione per il quale era già stata concessa una precedente sospensione condizionale.
art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983
Indicata come reato per il quale era già stata concessa una precedente sospensione condizionale.
art. 133 c.p.
Richiamato dalla difesa come parametro del giudizio prognostico sulla personalità e sul comportamento futuro del condannato.
art. 133 c.p.
La Corte osserva che la doglianza sulla motivazione non è pertinente quando il diniego deriva da un limite legale oggettivo e non da una valutazione discrezionale.
art. 164 c.p.
Norma interpretata nel senso che la reiterazione del beneficio è consentita solo entro il limite delle due concessioni pregresse; oltre tale soglia il beneficio è precluso.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa una terza volta quando dagli atti risulti che il beneficio sia già stato accordato due volte in precedenza: il limite opera come preclusione legale oggettiva e non richiede una nuova valutazione prognostica sulla personalità del condannato.
- Ai fini del divieto di reiterazione della sospensione condizionale sono irrilevanti la natura del precedente titolo di condanna, la distinzione tra delitti e contravvenzioni e l'entità complessiva delle pene precedenti, se il numero delle concessioni già ottenute è pari a due.
- Il motivo di ricorso che contesti la motivazione del diniego della sospensione condizionale è inammissibile quando non si confronti con la concreta ragione decisiva posta a base della decisione, cioè con la preclusione derivante dalle precedenti concessioni del beneficio.
- Una censura fondata sull'applicazione nel tempo della disciplina sostanziale del reato non può essere coltivata in cassazione quando il relativo profilo sia ormai coperto da giudicato sulla responsabilità, per mancata impugnazione del punto nella fase rescindente.
- Quando il diniego di un beneficio discende da un ostacolo normativo oggettivo, il giudice non è tenuto a sviluppare un giudizio discrezionale di prognosi ex art. 133 c.p. come se il beneficio fosse astrattamente concedibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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