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Ordinanza

Ordinanza n. 646/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 30 gennaio 2026 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (doc. 1), svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della commissione n. 20 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 918 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3);

Giustizia amministrativa202601662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a esame)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato il verbale della commissione istituita presso la Corte d'Appello di Napoli e operante per la correzione degli elaborati svolti presso la Corte d'Appello di Milano, nella parte in cui il proprio elaborato è stato valutato con 15/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale del 5 dicembre 2025, limitatamente all'affermazione secondo cui il voto numerico sarebbe sufficiente. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti e la riedizione della correzione. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della valutazione per mancata riconducibilità ai nove criteri elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia e per difetto di coerenza, attendibilità e istruttoria; è stata inoltre contestata l'idoneità del voto meramente numerico quale motivazione della valutazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari. Ha affermato che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto i profili della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione predisposti per la sessione 2025 delimitano l'ambito entro il quale l'amministrazione deve esercitare il potere valutativo e sono, pertanto, sindacabili dal giudice amministrativo. Nel caso concreto, il giudizio non è stato ritenuto oggettivamente riconducibile a tali criteri né coerente e attendibile, evidenziando anche una non adeguata istruttoria. È stata quindi accolta la domanda cautelare ai fini della nuova correzione dell'elaborato da parte di una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata nel dispositivo motivazionale, con trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima, senza riferimenti all'ordinanza, entro 5 giorni e rivalutazione entro 30 giorni dalla trasmissione. In caso di esito utile, la commissione competente per Milano dovrà consentire la prosecuzione dell'esame, previa eventuale riconvocazione. Il provvedimento impugnato è stato sospeso nelle more; il merito è stato fissato per l'11 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta in presenza dei presupposti cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per manifesta illogicità, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, alla coerenza e correttezza del criterio adottato e del procedimento applicativo.
  • I criteri di valutazione previamente elaborati dall'amministrazione delimitano l'ambito di esercizio della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice; la valutazione è illegittima quando non sia oggettivamente riconducibile a tali criteri.
  • La non riconducibilità del giudizio valutativo ai criteri predeterminati può integrare anche una carenza istruttoria, tale da giustificare la riedizione della correzione dell'elaborato.
  • Quando la riedizione della valutazione può essere condizionata dalla conoscenza dell'esito del precedente giudizio o dell'identità del candidato, il giudice può prescrivere la trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti al contenzioso.
  • La pendenza delle prove dell'esame può integrare il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare volta a consentire il riesame dell'elaborato e l'eventuale prosecuzione della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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