Sentenza del 29/01/2018 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Impugnazione estratto di ruolo - ammissibile - Estratti di ruolo senza data- inammissibilità del ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella e/o il ruolo non validamente notificati, sostenendo di averne avuto conoscenza solo mediante l’estratto di ruolo rilasciato su propria richiesta. La controversia riguardava anche la sufficienza probatoria degli estratti di ruolo prodotti, alcuni dei quali non riportavano nemmeno la data del rilascio, impedendo di verificare la tempestività del ricorso.
La decisione
La sentenza afferma, in linea generale, che è ammissibile impugnare direttamente la cartella o il ruolo non validamente notificati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. L’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 non deve essere interpretato come preclusivo di tale tutela anticipata. Tuttavia, nel caso esaminato, gli estratti di ruolo privi della data di rilascio sono stati ritenuti meri documenti interni, insufficienti a dimostrare quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto e, quindi, a consentire al giudice di verificare la tempestività del ricorso. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È possibile impugnare anche l’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato.
La norma deve essere letta in senso costituzionalmente orientato: la possibilità di impugnare l’atto precedente insieme a quello successivo non notificato non rappresenta l’unica modalità per contestare la mancata o invalida notificazione. È quindi ammissibile l’impugnazione diretta della cartella o del ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo, purché il ricorrente dimostri adeguatamente la data e le modalità della conoscenza.
Massime di principio
- La cartella o il ruolo non validamente notificati possono essere impugnati direttamente quando il contribuente dimostri di averne avuto conoscenza tramite un estratto di ruolo.
- L’estratto di ruolo deve essere idoneo a provare la data del rilascio o comunque il momento della conoscenza dell’atto; un documento privo di tale indicazione può non consentire di verificare la tempestività del ricorso.
- La mancata indicazione della data sull’estratto di ruolo può determinare l’inammissibilità del ricorso, perché impedisce al giudice di stabilire se l’impugnazione sia stata proposta entro i termini.
- È opportuno conservare l’estratto completo, comprensivo del frontespizio e della data di rilascio, oltre alla documentazione attestante quando è stato richiesto e consegnato.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non esonera il contribuente dall’indicare con precisione l’atto contestato, il vizio di notificazione e il momento in cui ne ha avuto conoscenza.
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