Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3670/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per la riqualificazione operata dalla Corte di appello del reato contestato al capo B) da tentata concussione/tentativo di millantato credito in tentata corruzione: il ricorrente sosteneva che le richieste di denaro erano presentate come necessarie per remunerare pubblici funzionari al fine di ottenere autorizzazioni per la realizzazione di serre (tentato millantato credito) e che la Corte d'appello non aveva motivato concretamente la diversa qualificazione in tentata corruzione. 2) Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione della pena e carenza motivazionale sui parametri applicati. I fatti accertati: Vicidomini, con l'intermediazione del geometra comunale Ciro Del Sorbo, richiese ripetutamente a Gargiulo la somma di €100.000 per ottenere autorizzazioni e garantire l'esecuzione dei lavori; vi furono minacce poste da Del Sorbo e reiterate richieste dopo il diniego di Gargiulo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione relativo alla riqualificazione del reato (mancata e insufficiente motivazione della Corte d'appello nel riclassificare la fattispecie in tentata corruzione senza rispondere alla prospettazione difensiva). Tuttavia, ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati (fatti di settembre 2009 con periodi di sospensione pari a circa 11 mesi; termine massimo per la fattispecie più grave superato), e perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. In ordine alle statuizioni civili ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quel giudice anche la liquidazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • reato di tentata corruzione (normativa penale rilevante)

    La Corte ha trattato la fattispecie come tentata corruzione ma la riqualificazione richiede motivazione specifica; la mera affermazione che la nuova inquadratura sia "più aderente ai fatti" non è sufficiente.

  • reato di tentata concussione (normativa penale rilevante)

    La qualificazione come concussione o concussione tentata va valutata con riferimento all'abuso di potere del pubblico ufficiale e alla condotta di costrizione; se la contestazione iniziale riguarda invece la promessa o richiesta di denaro per corrispettivo, occorre adequata motivazione per derubricare o riqualificare.

  • reato di millantato credito (normativa penale rilevante)

    La difesa aveva prospettato che le richieste erano state fatte come millantato credito (presentazione di contatti con pubblici funzionari e promessa di ottenere titoli/permessi); la Corte d'appello doveva valutare e rispondere a questa alternativa difensiva quando ha proceduto alla riqualificazione.

  • prescrizione del reato (normativa sui termini di prescrizione)

    La prescrizione estingue il reato quando decorrono i termini previsti dalla legge, tenendo conto dei periodi di sospensione; la Cassazione ha calcolato che, anche considerando sospensioni per circa 11 mesi e il termine massimo per il reato più grave, il termine prescrizionale era decorso.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice deve essere motivata in modo specifico: non è sufficiente un'affermazione generica che la nuova qualificazione sia "più aderente ai fatti".
  • Se la difesa prospetta alternative qualificazioni della condotta (es. millantato credito vs corruzione/concussione), il giudice di merito deve rispondere espressamente a tali argomentazioni quando sceglie una diversa inquadratura.
  • La prescrizione estingue gli effetti penali anche se la Cassazione accerta vizi procedurali o di motivazione; in presenza di prescrizione, la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali.
  • Le questioni civili collegate al processo penale non sono automaticamente estinte dalla prescrizione penale: la Cassazione può rinviare la materia al giudice civile competente per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese civili.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare rispetto ai parametri e al principio di proporzionalità e ragionevolezza; la mancanza di tale motivazione può costituire motivo di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.