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Sentenza

Sentenza n. 15692/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adottato nella seduta del 14 marzo 2023 e notificato in data 30 marzo 2023, adottato a conclusione del procedimento PS12302 e con cui è stata irrogata nei confronti di Fastweb una sanzione di importo complessivo di Euro 100.000,00; - di ogni altro atto al predetto antecedente, presupposto, connesso o conseguente, con particolare riguardo ove occorrer possa, alla comunicazione del 28 aprile 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12302 nei confronti della Società Fastweb S.p.A.; - del provvedimento di rigetto degli impegni adottato dall'Autorità nella sua adunanza del 25 ottobre 2022.

Giustizia amministrativa202308706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGCM del 14 marzo 2023, conclusivo del procedimento PS12302, che ha accertato una pratica commerciale scorretta nella gestione delle cessazioni e migrazioni delle utenze e irrogato una sanzione di 100.000 euro, nonché rigetto degli impegni del 25 ottobre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Fastweb ha impugnato la sanzione deducendo, con i motivi I e V, che gli episodi di fatturazione successiva alla cessazione o migrazione e di possibile doppia fatturazione dipendevano da anomalie tecniche occasionali e inevitabili, anche imputabili ad altri operatori, e che l'addebito di una criticità organizzativa configurava responsabilità oggettiva in violazione dell'art. 3 l. 689/1981. Con il motivo II ha contestato la rilevanza attribuita ai reclami e alle percentuali di accoglimento, sostenendo che la loro incidenza sulle operazioni complessive era minima e richiamando un precedente AGCM relativo a forniture energetiche, nel quale era stata ritenuta fisiologica un'incidenza dello 0,24%. Con il motivo III ha negato carenze informative, affermando che gli utenti potevano conoscere lo stato delle pratiche tramite i canali telefonici, digitali e di assistenza messi a disposizione. Con il motivo VI ha contestato la riconduzione della condotta alla pratica aggressiva prevista dall'art. 26, comma 1, lett. f), Codice del consumo. Con il motivo VII ha censurato per difetto di motivazione e sproporzione il rigetto degli impegni, sostenendo che le misure proposte erano state attuate. Con il motivo VIII ha contestato gravità, durata, recidiva e quantificazione della sanzione, chiedendone in subordine la rideterminazione. La società aveva inoltre impugnato gli atti presupposti del procedimento PS12302.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha precisato che non è il mero fatto che la fattura sia stata emessa dopo il recesso a renderla indebita: restano legittimi gli importi relativi al periodo di preavviso o al servizio effettivamente erogato sino al completamento della migrazione; l'accertamento riguarda invece addebiti privi di titolo per servizi già disattivati, doppie fatturazioni protratte oltre il tempo tecnico necessario e richieste di pagamento non tempestivamente arrestate o stornate. Ha respinto congiuntamente i motivi I e V: l'illecito non è stato desunto dall'errore tecnico iniziale, ma dalla gestione successiva delle anomalie, inclusi rilevazione, sospensione della fatturazione, informazione, esame dei reclami, storni e arresto del recupero crediti. I dati considerati comprendevano 1.891 reclami per la telefonia fissa e 473 per quella mobile nel periodo gennaio 2020-marzo 2022, un tasso medio di accoglimento del 51%, casi di doppia fatturazione protratta per mesi e oltre 1.400 rimborsi per più di 145.000 euro al 23 dicembre 2022. Le misure già esistenti non avevano impedito o neutralizzato tempestivamente tutti gli effetti; quelle adottate durante il procedimento sono state considerate attenuanti, non prova automatica dell'illecito pregresso. Non ricorre responsabilità oggettiva, poiché l'imputazione è fondata sulla colpa organizzativa e sulla mancata attivazione di presidi esigibili. Il motivo II è stato respinto: le percentuali di reclamo non costituiscono una soglia automatica di esclusione dell'illecito, che può sussistere anche se gli utenti concretamente incisi sono una frazione ridotta; i dati vanno valutati insieme a numero assoluto, durata, contenuto dei reclami, recuperi e carenze informative. Il precedente relativo alle forniture energetiche non dimostra disparità di trattamento, perché riguardava una diversa condotta e un diverso contesto organizzativo e la sola analogia numerica non basta a rendere comparabili i casi. Il motivo III è stato respinto: la presa in carico iniziale e la disponibilità di canali di assistenza non equivalgono a un'informazione proattiva su impedimenti, ritardi, mancata migrazione, cessazione effettiva o prosecuzione degli addebiti; l'utente poteva inoltre non avere più accesso all'area personale dopo la cessazione. Il motivo VI è stato respinto: il divieto dell'art. 26, comma 1, lett. f), Codice del consumo si applica anche ai servizi non più richiesti e non dovuti; una volta accertata l'esazione del pagamento per un servizio non richiesto non occorre provare autonomamente molestia, coercizione o indebito condizionamento. Il motivo VII è stato respinto: il rigetto degli impegni era motivato con l'offensività della condotta, la platea potenziale di oltre due milioni di utenti e l'interesse pubblico ad accertare un fenomeno diffuso; la successiva valutazione delle misure correttive in sede sanzionatoria non è contraddittoria, perché rigetto degli impegni e dosimetria rispondono a presupposti diversi. Il motivo VIII è stato respinto: gravità e durata, almeno da gennaio 2020, erano supportate dagli elementi istruttori; la recidiva poteva essere applicata sulla base di precedenti provvedimenti sanzionatori efficaci ed esecutivi, senza necessaria identità sostanziale delle condotte, e la società non ne aveva contestato specificamente l'efficacia. La sanzione finale di 100.000 euro, ridotta da un importo base di 4.000.000 euro e comprensiva della valutazione attenuante delle misure e dei rimborsi, non è risultata manifestamente sproporzionata; mancavano quindi i presupposti per la rideterminazione giudiziale. Fastweb è stata condannata a rifondere all'AGCM 4.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti di AGCOM e Associazione Codici.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 7/2007

    L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 7 del 2007 tutela il diritto di recedere o trasferire l’utenza senza ritardi ingiustificati e con un preavviso non superiore a trenta giorni.

    La disposizione tutela il recesso e il trasferimento dell'utenza entro un preavviso massimo di trenta giorni, ma non rende indebita la fatturazione per servizi effettivamente erogati nel periodo di preavviso.

  • artt. 98-septies decies e 98-octies decies d.lgs. 259/2003

    Gli articoli 98-septies decies e 98-octies decies del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplinano, rispettivamente, il diritto di recesso e le procedure di cambio del fornitore, assicurando che l’esercizio di tali facoltà non sia ostacolato e che, durante il trasferimento, sia garantita la continuità del servizio.

    La disciplina settoriale regola le modalità e i tempi tecnici di recesso e migrazione e assicura la continuità durante il trasferimento, ma non esaurisce il controllo sulla gestione organizzativa degli addebiti non dovuti, dei reclami, delle informazioni all'utente e delle attività di recupero.

  • art. 3 l. 689/1981

    L’articolo 3 della legge n. 689 del 1981 non richiede il dolo, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria anche soltanto colposa; nel caso in esame la colpa è stata individuata nel difetto di diligenza professionale e non nel mero accadimento tecnico.

    La responsabilità amministrativa può fondarsi sulla colpa, senza necessità di dolo; nel caso esaminato essa deriva dalla gestione negligente delle anomalie conosciute, non dal semplice verificarsi dell'errore tecnico.

  • art. 26, comma 1, lett. f), d.lgs. 206/2005

    L’articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo vieta in ogni caso di esigere il pagamento, immediato o differito, per prodotti forniti dal professionista ma non richiesti dal consumatore.

    Il divieto, appartenente alla lista delle pratiche aggressive in ogni caso, si applica anche all'esazione di corrispettivi per servizi non più richiesti o non più dovuti; accertata tale esazione, non occorre provare autonomamente molestia, coercizione o indebito condizionamento.

  • art. 11 l. 689/1981

    La determinazione finale risulta, pertanto, coerente con i criteri dell’articolo 11 della legge n. 689 del 1981 e non è manifestamente sproporzionata.

    La quantificazione della sanzione va valutata alla luce dei criteri legali e dell'intero percorso motivazionale, comprese gravità, durata, dimensione dell'operatore e circostanze attenuanti; il TAR non ha ravvisato una manifesta sproporzione.

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Il potere previsto dall’articolo 134, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. presuppone l’accertamento dell’illegittimità o della manifesta incongruità della quantificazione operata dall’Autorità.

    Il giudice può rideterminare la sanzione solo se accerta l'illegittimità o la manifesta incongruità della quantificazione amministrativa; tale presupposto non ricorre quando il percorso motivazionale è coerente e non presenta omissioni o illogicità rilevanti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla fatturazione dopo il recesso o la migrazione, la sola posteriorità della fattura non prova l'indebito: sono dovuti gli importi relativi al periodo di preavviso e al servizio effettivamente erogato sino al completamento delle operazioni tecniche; rilevano invece gli addebiti privi di titolo per servizi già disattivati, le doppie fatturazioni protratte oltre il tempo tecnico necessario e la mancata tempestiva sospensione o correzione degli addebiti contestati.
  • La disciplina settoriale delle telecomunicazioni sui tempi e sulle modalità di recesso e migrazione non esaurisce la valutazione consumeristica della condotta del professionista: il rispetto delle regole tecniche di settore è un elemento della diligenza professionale, ma non esclude l'obbligo di prevenire e correggere addebiti indebiti, trattare tempestivamente i reclami, informare gli utenti e arrestare iniziative di recupero non giustificate.
  • L'errore tecnico iniziale, anche se occasionalmente inevitabile o imputabile a un altro operatore, non esclude la responsabilità quando la reiterazione degli episodi e la gestione successiva evidenzino l'omessa attivazione di presidi organizzativi esigibili. La responsabilità amministrativa non è oggettiva se la colpa è individuata nella mancata tempestiva rilevazione e neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli, anziché nel mero accadimento tecnico.
  • Nella valutazione di una pratica commerciale scorretta, il numero e la percentuale dei reclami non costituiscono una soglia normativa automatica: vanno apprezzati congiuntamente a durata, caratteristiche degli episodi, verifiche e rimborsi, prosecuzione degli addebiti e recuperi. La modesta incidenza percentuale sul totale delle operazioni non esclude di per sé un illecito di pericolo.
  • La disponibilità di canali di assistenza o di strumenti di consultazione non equivale necessariamente a un'informazione tempestiva sullo stato effettivo di una procedura. Quando anomalie possono comportare addebiti successivi, la diligenza professionale può richiedere una comunicazione proattiva circa ostacoli, ritardi, mancata migrazione, cessazione e prosecuzione della fatturazione.
  • Il rigetto degli impegni e la successiva considerazione delle misure correttive ai fini della sanzione non sono contraddittori: il primo riguarda la scelta di non chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, mentre la seconda concerne la valutazione delle iniziative riparatorie e attenuanti nella determinazione della sanzione.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

Testo integrale

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