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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9783/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Umbria che aveva rigettato gli appelli avverso avvisi di liquidazione per maggiore IVA e imposta sostitutiva (con sanzioni) conseguenti alla revoca delle agevolazioni "prima casa". Questioni principali: (1) se l'art. 33 del d.lgs. 21/11/2014 n. 175 (che ha modificato i criteri per definire le abitazioni "di lusso") fosse applicabile retroattivamente ai rogiti del 30/03/2012; (2) se l'immobile dovesse essere qualificato come "di lusso" ai sensi del d.m. 2/8/1969 n. 1072 per eccessiva superficie utile complessiva; (3) se nella superficie dell'area scoperta pertinenziale dovesse essere computato il terreno circostante, parte del quale era cadastralmente autonomo e soggetto a vincolo preordinato all'esproprio quinquennale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi all'applicabilità dell'art. 33/2014, confermando che la norma non si applica retroattivamente agli atti anteriori alla sua entrata in vigore e che la dichiarazione per fruire dell'agevolazione "prima casa" comprende anche la specifica dichiarazione sulle caratteristiche non di lusso dell'immobile (ai sensi del d.m. 2/8/1969 n. 1072). Quanto alla superficie e alle pertinenze, la Corte ha confermato che il terreno circostante, pur censito autonomamente e soggetto a vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale, può essere computato nell'area scoperta pertinenziale se il giudice di merito accerta la sua destinazione durevole a servizio del fabbricato (criterio fattuale fondato sull'art. 817 c.c.). Ne è derivata la legittimità degli avvisi di accertamento e l'esclusione del beneficio "prima casa"; condanna alle spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 33

    La modifica dei parametri per la qualificazione della "prima casa" (passaggio a criteri catastali A/1, A/8, A/9 per escludere le lussuose) non ha efficacia retroattiva; non ha determinato abolitio criminis rispetto alla dichiarazione mendace resa prima della sua entrata in vigore.

  • decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072 (art. 5 e art. 6)

    Fornisce i criteri tecnici per qualificare un'abitazione "di lusso" (art.5 rapporto area scoperta/coperta >6, art.6 superficie utile complessiva >240 mq). La Corte conferma che sono rilevanti per atti anteriori alla riforma del 2014 e restano il riferimento per valutare la non-luxury status al momento dell'atto.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (tariffa - parte prima, nota II-bis, art.1)

    «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso ... devono ricorrere le seguenti condizioni: a) ... b) ... c) ...»

    La dichiarazione resa nel rogito ai sensi della nota II-bis comprende obbligatoriamente l'attestazione delle condizioni oggettive per beneficiare dell'agevolazione, ivi compresa la mancanza delle caratteristiche di lusso previste dal d.m. 2/8/1969.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (tabella A - parte seconda, n.21)

    Collegata alla disciplina IVA agevolata per la "prima casa"; la norma richiamava il d.m. 2/8/1969 per la qualificazione delle case non di lusso nel periodo antecedente alla modifica del 2014.

  • Codice civile, art. 817 (pertinenze)

    Principio di riferimento per l'individuazione delle pertinenze: la pertinenza si valuta in base alla destinazione effettiva e alla volontà del titolare; criterio fattuale che consente di qualificare un terreno, anche se catastalmente autonomo, come pertinenza del fabbricato.

  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 9 (vincolo preordinato all'esproprio)

    Il vincolo preordinato all'esproprio ha natura programmatica e durata quinquennale; la sua sola esistenza non impedisce che il bene mantenga la sua utilizzabilità e destinazione al servizio del fabbricato durante tale periodo, quindi non esclude a priori il computo dell'area nel rapporto pertinenziale.

  • Codice di procedura civile, artt. 360, 366, 132 (richiamati)

    La Corte ha applicato i parametri di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione: motivi carenti di specificità sono inammissibili; devono essere individuati con precisione gli aspetti della decisione impugnata e la relativa violazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa nell'atto di acquisto per ottenere il beneficio "prima casa" comprende, oltre agli aspetti anagrafici e di titolarità, anche la attestazione sulle caratteristiche non di lusso dell'immobile (secondo il d.m. 2/8/1969) e pertanto eventuali dichiarazioni mendaci rilevano ai fini delle sanzioni.
  • La modifica normativa introdotta dall'art. 33 d.lgs. 21/11/2014 n. 175 non si applica retroattivamente agli atti anteriori alla sua entrata in vigore: la qualificazione dell'immobile deve essere verificata con le regole vigenti alla data dell'atto.
  • Per il computo della superficie utile complessiva e dell'area scoperta pertinenziale rileva il criterio fattuale della pertinenzialità (art. 817 c.c.): un terreno censito separatamente può essere computato se il giudice di merito accerta la destinazione durevole al servizio del fabbricato.
  • La classificazione catastale autonoma del terreno non impedisce, di per sé, il riconoscimento della sua qualità di pertinenza se esistono concreti elementi che dimostrano l'effettiva destinazione funzionale e la volontà del titolare.
  • La presenza di un vincolo preordinato all'esproprio (durata quinquennale) non esclude automaticamente la computabilità del terreno nell'area pertinenziale, perché il vincolo è programmatico e non limita immediatamente la destinazione d'uso del bene.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere concreti e specifici: questioni generiche o mera trattazione dottrinale sul tema (senza attacco puntuale al decisum) possono essere dichiarate inammissibili.

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