Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32183/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La controversia nasce dalla notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza presso la sede legale risultante dai registri camerali, che la ricorrente ha ritenuto nulla perché effettuata a un indirizzo incompleto o diverso rispetto a quello effettivo (con riferimento alla scala interna). Inoltre, la società ha contestato l'accertamento dello stato di insolvenza, sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato criteri non corretti per una società in liquidazione, avesse omesso di considerare alcuni documenti probatori (bilanci, atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contratto con penali) e avesse attribuito all'infruttuosità dell'esecuzione un rilievo non corretto, essendo essa dipesa da un errore dell'esecutante nell'indicazione dell'indirizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'identità dell'indirizzo con quello camerale e sull'assenza di allegazioni e prova circa la necessità di accedere a scale o procedure particolari per rintracciare il destinatario. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della Corte territoriale sia congrua e intellegibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza è valida se eseguita presso l'indirizzo risultante dai registri camerali; la doglianza sulla sua nullità è inammissibile se non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e con la mancanza di allegazione/prova sull'effettiva inidoneità dell'indirizzo.

  • art. 5 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Lo stato di insolvenza può essere desunto dagli elementi patrimoniali e dall'infruttuoso tentativo esecutivo; in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle prove sotto forma di critica alla motivazione di merito congrua e intelligibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, ma la Corte non ne ha ravvisato una concreta violazione nella decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Le censure che mirano a contestare l'accertamento di fatto o a sollecitare una nuova valutazione probatoria non sono ammissibili se non ricondotte correttamente al vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare tesi già svolte in merito senza aggredire il nucleo logico della decisione.
  • La censura sulla nullità della notificazione non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato l'identità dell'indirizzo utilizzato con quello risultante dai registri pubblici e il ricorrente non allega né prova una concreta impossibilità di individuare il destinatario.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove; se la motivazione del giudice di merito è congrua, coerente e intelligibile, la critica resta inammissibile.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto da un complesso di elementi sintomatici, tra cui l'indebitamento complessivo, l'infruttuosità dell'azione esecutiva e la mancanza di bilanci aggiornati, purché la valutazione del merito sia sorretta da motivazione adeguata.
  • Per contestare efficacemente un accertamento di fatto in sede di legittimità è necessario dedurre uno specifico vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.