Cassazione Penale, Sentenza n. 16331/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore di Iannicelli Anna Rita. È stata dunque eliminata la condanna alle spese a carico del Ministero; il resto dell'ordinanza (riconoscimento della riparazione e liquidazione dell'indennizzo) non è stato modificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione subita dalla Iannicelli dal 05/04/2016 al 12/05/2016, liquidadole 6.000 euro oltre spese legali pari a 3.000 euro. Il Ministero ha impugnato unicamente la parte dell'ordinanza che lo condannava al rimborso delle spese legali, sostenendo che il procedimento di riparazione, pur essendo a contraddittorio necessario, non ha carattere di contenzioso necessario: se il Ministero non si è costituito o si è rimesso al giudice non può ritenersi soccombente e non può essere condannato alle spese. Il ricorso ha richiamato la giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite (De Benedictis e successive) in tal senso.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la considera contestualizzata nella procedura che è a contraddittorio necessario ma non sempre a carattere contenzioso.
art. 425 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento; la sentenza del GUP che proscioglie "per non aver commesso il fatto" costituisce titolo per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
artt. 315, 316, 645, 646 cod. proc. pen.
Norme citate nel ricorso in relazione al procedimento e alle garanzie processuali connesse alla riparazione; la Corte le richiede nella cornice procedurale ma il punto decisivo è stato la qualificazione del carattere non contenzioso del contraddittorio quando l'Amministrazione non si oppone.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per le conclusioni del Pubblico Ministero in udienza; non è centrale nella decisione sulla condanna alle spese ma figura nel rito delle conclusioni.
art. 92 cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte in riferimento all'orientamento giurisprudenziale precedente alla modifica delle regole sulle spese processuali; la Corte segnala che l'assenza di costituzione o l'adesione alla domanda da parte dell'Amministrazione non configura soccombenza ai sensi dell'orientamento consolidato.
Massime di principio
- Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario: la notifica della domanda al Ministero è obbligatoria, ma ciò non implica automaticamente che il Ministero sia contenzioso.
- Se il Ministero non si costituisce o si costituisce rimetendosi al giudice o aderendo alla domanda, non vi è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere disposta la condanna alle spese a suo carico.
- La condanna del Ministero alle spese è possibile solo se esso si costituisce contestando la pretesa e viene invece ritenuto soccombente (ad es. propone eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la domanda e vede rigettate le proprie deduzioni).
- Per il danneggiato: l'ottenimento dell'indennizzo non comporta automaticamente il rimborso delle spese legali da parte dello Stato; la prospettazione della soccombenza deve tener conto della condotta difensiva del Ministero.
- Per l'Amministrazione: l'assenza di costituzione o l'adesione alla domanda rappresentano strumenti per evitare l'assunzione dello status di soccombente e il conseguente rischio di condanna alle spese, mentre la scelta di contestare comporta il rischio di doverne sostenere l'onere in caso di esito negativo.
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