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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16331/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali in favore di Iannicelli Anna Rita. È stata dunque eliminata la condanna alle spese a carico del Ministero; il resto dell'ordinanza (riconoscimento della riparazione e liquidazione dell'indennizzo) non è stato modificato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione subita dalla Iannicelli dal 05/04/2016 al 12/05/2016, liquidadole 6.000 euro oltre spese legali pari a 3.000 euro. Il Ministero ha impugnato unicamente la parte dell'ordinanza che lo condannava al rimborso delle spese legali, sostenendo che il procedimento di riparazione, pur essendo a contraddittorio necessario, non ha carattere di contenzioso necessario: se il Ministero non si è costituito o si è rimesso al giudice non può ritenersi soccombente e non può essere condannato alle spese. Il ricorso ha richiamato la giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite (De Benedictis e successive) in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte la considera contestualizzata nella procedura che è a contraddittorio necessario ma non sempre a carattere contenzioso.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento; la sentenza del GUP che proscioglie "per non aver commesso il fatto" costituisce titolo per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

  • artt. 315, 316, 645, 646 cod. proc. pen.

    Norme citate nel ricorso in relazione al procedimento e alle garanzie processuali connesse alla riparazione; la Corte le richiede nella cornice procedurale ma il punto decisivo è stato la qualificazione del carattere non contenzioso del contraddittorio quando l'Amministrazione non si oppone.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per le conclusioni del Pubblico Ministero in udienza; non è centrale nella decisione sulla condanna alle spese ma figura nel rito delle conclusioni.

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte in riferimento all'orientamento giurisprudenziale precedente alla modifica delle regole sulle spese processuali; la Corte segnala che l'assenza di costituzione o l'adesione alla domanda da parte dell'Amministrazione non configura soccombenza ai sensi dell'orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario: la notifica della domanda al Ministero è obbligatoria, ma ciò non implica automaticamente che il Ministero sia contenzioso.
  • Se il Ministero non si costituisce o si costituisce rimetendosi al giudice o aderendo alla domanda, non vi è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere disposta la condanna alle spese a suo carico.
  • La condanna del Ministero alle spese è possibile solo se esso si costituisce contestando la pretesa e viene invece ritenuto soccombente (ad es. propone eccezioni dirette a paralizzare o ridurre la domanda e vede rigettate le proprie deduzioni).
  • Per il danneggiato: l'ottenimento dell'indennizzo non comporta automaticamente il rimborso delle spese legali da parte dello Stato; la prospettazione della soccombenza deve tener conto della condotta difensiva del Ministero.
  • Per l'Amministrazione: l'assenza di costituzione o l'adesione alla domanda rappresentano strumenti per evitare l'assunzione dello status di soccombente e il conseguente rischio di condanna alle spese, mentre la scelta di contestare comporta il rischio di doverne sostenere l'onere in caso di esito negativo.

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