Cassazione Penale, Sentenza n. 16146/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di più furti aggravati di beni alimentari sottratti dal padiglione del Policlinico San Matteo dove prestava servizio. In particolare la difesa contestava che i beni fossero solo scarti di lavorazione (res derelictae) destinati allo smaltimento e quindi non appropriabili, l'assenza del dolo e dell'ingiusto profitto, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione (anche rispetto alle videoriprese e alle deposizioni dei testi NISARA e GIORGI) e chiedeva l'assoluzione e il rigetto della domanda risarcitoria; con un secondo motivo si criticava la condanna al risarcimento e la determinazione della provvisionale immediatamente esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure generiche e devolutive di questioni di fatto, non dimostrate con la necessaria specificità, e ha confermato che la Corte territoriale ha motivato in modo congruo l'affermazione della responsabilità basandosi sulle videoriprese, sugli elementi di contesto (abbigliamento, percorso) e sulla nota della Direzione che vietava l'asportazione anche degli scarti; ha quindi escluso la qualifica delle cose come "res derelictae" e ha ritenuto provato il dolo e l'ingiusto profitto. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura sull'an del danno perché non sollevata in appello e ha ricordato che la concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale costituiscono esercizio discrezionale non sindacabile in cassazione. Ha inoltre osservato che non poteva esaminare la sopravvenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen. (n.6 e n.7)
Le circostanze aggravanti previste dagli nn. 6 e 7 sono state esaminate e alla fine escluse dalla Corte d'appello; la Cassazione rileva l'avvenuta esclusione ma non ne contesta l'analisi fatta dai giudici di merito.
art. 539, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo articolo per spiegare che la Corte d'appello ha ridotto la provvisionale nei limiti in cui la prova era ritenuta raggiunta, in conformità al potere di modulazione previsto dalla norma.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Limita gli argomenti che possono essere valutati in Cassazione; la Corte dichiara il ricorso formulato nei limiti di tale disposizione ma poi lo ritiene generico e devolutivo di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o gravemente inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione irrogando euro 3.000.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 44859/2019 e altre)
Principio consolidato secondo cui la concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale attengono alla discrezionalità del giudice e non sono sindacabili in cassazione; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile la censura sulla provvisionale.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e le prove salvo il vizio di motivazione specificamente e puntualmente dedotto: allegazioni generiche sui fatti sono inammissibili.
- La qualificazione di 'res derelictae' richiede elementi concreti che attestino l'abbandono della cosa; la semplice affermazione che si tratti di scarti non è sufficiente se l'ente ha dato istruzioni di non asportare neppure gli scarti.
- Le videoriprese e gli elementi di contesto (abbigliamento, percorso, comportamento ripreso) possono legittimamente costituire base probatoria per l'attribuzione della condotta al soggetto, purché la motivazione renda conto degli elementi rilevanti.
- Non possono essere sollevati in Cassazione profili che non siano stati debitamente dedotti e motivati nel giudizio di merito (in particolare in appello); questioni nuove o tardive rischiano l'inammissibilità.
- La concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale sono atti discrezionali del giudice e normalmente non sindacabili in Cassazione salvo vizi di eccesso o travisamento palese.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la decisione di merito non può essere rilevata in sede di impugnazione dichiarata inammissibile; questioni di prescrizione vanno tempestivamente prospettate nelle opportune sedi.
- Un ricorso privo di specificità può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione.
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