Cassazione Penale, Sentenza n. 45605/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di motivazione per la condanna per rapina impropria nonostante la difesa avesse chiesto la riqualificazione in tentato furto con strappo, sostenendo l'assenza di condotta minacciosa, l'assenza di timore nella persona offesa e la mancata esclusività dell'impossessamento della cosa sottratta; 2) mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (circostanza attenuante).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto congrua e non viziata la doppia motivazione dei giudici di merito: la condotta dell'imputata è stata ritenuta minacciosa (richiamo al fratello e presenza di due terzi che avvertivano la vittima), la vittima si è risultata intimorita, e l'impossessamento della cosa è avvenuto non appena si è realizzata la disponibilità materiale, anche se di breve durata e senza allontanamento. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e i precedenti specifici. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
La rapina (anche impropria) richiede una minaccia o violenza tale da turbare la libertà psichica della vittima; la Corte territoriale ha riconosciuto che anche una minaccia evocante l'intervento di terzi può soddisfare l'elemento speciale della rapina.
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata nel capo d'imputazione (connessa a misure di prevenzione o a fattispecie collegate); la sentenza ne menziona l'applicazione insieme al reato principale, senza mutamento interpretativo rispetto al merito.
art. 62-bis cod. pen.
La previsione delle circostanze attenuanti generiche è valutata dal giudice di merito in base alla personalità dell'imputato e alla gravità della condotta; la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione quando sussistono gravi precedenti e rilevante gravità del fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per la ricusazione inammissibile del ricorso, valutando i profili di colpa.
Massime di principio
- La minaccia ai fini della rapina può consistere anche in comportamenti perentori o nell'evocazione dell'intervento di terzi se idonei a turbare la libertà psichica della vittima; non è richiesta una violenza fisica diretta.
- L'impossessamento materiale della cosa sottratta si realizza non appena l'agente ottiene la disponibilità materiale, anche se temporanea o senza allontanamento dal luogo: la brevità della detenzione non esclude il delitto di rapina o furto.
- Le valutazioni di fatto operate da tribunali e corti d'appello (es. ricostruzione dei comportamenti, valutazione dello stato d'animo della vittima, gravità della condotta, precedenti) sono in massima parte insindacabili in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto o il riconoscimento di attenuanti generiche, la difesa deve fornire argomentazioni concrete e specifiche che contrastino la motivazione dei giudici di merito; deduzioni generiche difficilmente saranno accolte in Cassazione.
- Il rigetto del ricorso per inammissibilità può comportare oneri economici significativi (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende): valutare attentamente le prospettive di successo prima di impugnare.
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