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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24519/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari lamentando: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, a causa del mancato ascolto dei testimoni a discarico Petruzzellis, Sansone e Cassano, regolarmente inseriti nella lista; 2) vizio nella valutazione del rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale relativa agli stessi testi, i quali - secondo la difesa - avrebbero confermato una versione alternativa favorevole all'imputato. In sostanza si contesta l'omessa escussione dei testi e l'errata motivazione del diniego alla rinnovazione istruttoria.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché: a) l'imputato aveva rinunciato all'ascolto del teste Santoro e aveva consentito l'utilizzabilità dei verbali relativi ad altri testimoni già escussi, per cui la rinuncia non opposta è immediatamente efficace; l'eventuale acquisizione di tali mezzi istruttori compete al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e la mancata esercitazione di tale potere non richiede motivazione espressa se dalla valutazione delle prove risulta la superfluità dell'integrazione; b) la Corte di legittimità, nel controllo delle questioni di rito, può valutare i presupposti della decisione anche se la motivazione di merito è sintetica o assente; c) i testi contestati riguardavano il reato per il quale la Corte d'Appello aveva assolto il ricorrente, con conseguente mancanza di interesse rispetto alla doglianza. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice il potere officioso di integrazione probatoria; la Corte osserva che il mancato esercizio di tale potere non richiede espressa motivazione quando la valutazione delle risultanze dimostri la superfluità dell'integrazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; qui è richiamata per l'affermazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado (indicato come capo a); citata a titolo descrittivo dei reati originariamente contestati.

  • art. 610 cod. pen.

    Articolo menzionato in relazione a un reato ritenuto assorbito (capo b) nell'originario capo c); citato per ricostruire il quadro fattuale e processuale.

  • art. 337 cod. pen.

    Altro articolo sostanziale relativo a una delle imputazioni (capo d) per cui il giudice di merito aveva precedentemente condannato l'imputato.

Massime di principio

  • La rinuncia all'ascolto di un teste da parte dell'imputato, se non contestata dalla controparte, è immediatamente efficace e non configura di per sé violazione del diritto di difesa.
  • L'ammissione di prove nuove o la rinnovazione istruttoria possono essere disposte d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; la mancata esercitazione di tale potere non richiede sempre una motivazione espressa quando dalla decisione emerga implicitamente la superfluità dell'integrazione.
  • Se la prova oggetto della richiesta di rinnovazione concerne un fatto per il quale il ricorrente è stato assolto in appello, la doglianza perde interesse e può essere dichiarata priva di rilevanza.
  • In sede di cassazione il giudice è investito del controllo di legittimità anche sui presupposti delle decisioni in rito e può dichiarare inammissibile un ricorso che si fondi su principi in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o frutto di negligenza nella valutazione delle prospettazioni processuali, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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