Cassazione Penale, Sentenza n. 24519/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari lamentando: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa, a causa del mancato ascolto dei testimoni a discarico Petruzzellis, Sansone e Cassano, regolarmente inseriti nella lista; 2) vizio nella valutazione del rigetto dell'istanza di rinnovazione dibattimentale relativa agli stessi testi, i quali - secondo la difesa - avrebbero confermato una versione alternativa favorevole all'imputato. In sostanza si contesta l'omessa escussione dei testi e l'errata motivazione del diniego alla rinnovazione istruttoria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché: a) l'imputato aveva rinunciato all'ascolto del teste Santoro e aveva consentito l'utilizzabilità dei verbali relativi ad altri testimoni già escussi, per cui la rinuncia non opposta è immediatamente efficace; l'eventuale acquisizione di tali mezzi istruttori compete al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e la mancata esercitazione di tale potere non richiede motivazione espressa se dalla valutazione delle prove risulta la superfluità dell'integrazione; b) la Corte di legittimità, nel controllo delle questioni di rito, può valutare i presupposti della decisione anche se la motivazione di merito è sintetica o assente; c) i testi contestati riguardavano il reato per il quale la Corte d'Appello aveva assolto il ricorrente, con conseguente mancanza di interesse rispetto alla doglianza. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere officioso di integrazione probatoria; la Corte osserva che il mancato esercizio di tale potere non richiede espressa motivazione quando la valutazione delle risultanze dimostri la superfluità dell'integrazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; qui è richiamata per l'affermazione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato ritenuto colpevole in primo grado (indicato come capo a); citata a titolo descrittivo dei reati originariamente contestati.
art. 610 cod. pen.
Articolo menzionato in relazione a un reato ritenuto assorbito (capo b) nell'originario capo c); citato per ricostruire il quadro fattuale e processuale.
art. 337 cod. pen.
Altro articolo sostanziale relativo a una delle imputazioni (capo d) per cui il giudice di merito aveva precedentemente condannato l'imputato.
Massime di principio
- La rinuncia all'ascolto di un teste da parte dell'imputato, se non contestata dalla controparte, è immediatamente efficace e non configura di per sé violazione del diritto di difesa.
- L'ammissione di prove nuove o la rinnovazione istruttoria possono essere disposte d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; la mancata esercitazione di tale potere non richiede sempre una motivazione espressa quando dalla decisione emerga implicitamente la superfluità dell'integrazione.
- Se la prova oggetto della richiesta di rinnovazione concerne un fatto per il quale il ricorrente è stato assolto in appello, la doglianza perde interesse e può essere dichiarata priva di rilevanza.
- In sede di cassazione il giudice è investito del controllo di legittimità anche sui presupposti delle decisioni in rito e può dichiarare inammissibile un ricorso che si fondi su principi in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato o frutto di negligenza nella valutazione delle prospettazioni processuali, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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