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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 467 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Preavviso fermo amministrativo - definizione agevolata ex. D.Lg. n. 148/ 2017 - "rottamazione" cartella e pagamento di quanto - estinzione del giudizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Commissione tributaria ha preso atto della sopravvenuta adesione alla definizione agevolata e del pagamento/estinzione delle somme, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992 (cessazione della materia del contendere); conseguentemente il processo si è estinto senza esame del merito

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo relativo a una cartella di pagamento; successiva adesione del ricorrente alla definizione agevolata (cosiddetta "rottamazione") con pagamento/abbattimento delle somme dovute, che ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    prevede l'estinzione del processo tributario per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; applicato quando la parte convenuta o il ricorrente elimina la causa di lite (es. pagamento integrale o definizione agevolata)

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46-bis

    rinforza e specifica la disciplina procedurale relativa alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata o altri eventi che fanno venire meno la controversia, prevedendo modalità di presa d'atto da parte della Commissione

  • D.Lg. n. 148/2017 (definizione agevolata/"rottamazione")

    norme che hanno previsto la possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento; l'adesione e il pagamento secondo i termini previsti comportano l'estinzione delle somme contestate e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere nel giudizio

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e soddisfa i requisiti di pagamento previsti, la controversia tributaria si considera soppressa e il giudice deve dichiarare estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere (art. 46 D.Lgs. 546/92).
  • La presa d'atto da parte della Commissione tributaria può avvenire d'ufficio o su istanza della parte che documenta l'adesione e l'effettivo pagamento; è consigliabile depositare la documentazione probatoria in cancelleria.
  • Se l'adesione è solo parziale o il pagamento non estingue integralmente la pretesa, si avrà estinzione parziale della controversia soltanto per le somme definite/pagate; la parte residua rimane oggetto del giudizio.
  • L'estinzione del giudizio riguarda la procedura processuale e la controversia sul merito: non sempre elimina automaticamente atti amministrativi già eseguiti (es. misure cautelari eseguite), per i quali potrebbero essere necessarie ulteriori azioni per la revoca o la cancellazione.
  • È fondamentale rispettare i termini e le condizioni della definizione agevolata: l'eventuale decadenza o mancato pagamento delle rate può riattivare la pretesa e far venir meno l'effetto estintivo.
  • In fase difensiva conviene richiedere formalmente alla Commissione la declaratoria di estinzione e allegare prova documentale chiara (domanda di adesione, quietanze di pagamento, comunicazioni dell'ente di riscossione).

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