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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28571/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ottemperanza a un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto (4/5/2012) che, a suo dire, aveva escluso limiti al numero di libri detenibili per motivi di studio. Reclamo fondato sui diritti ex artt. 35 e 14‑ter L. 26/7/1975, n. 354. La Direzione della Casa circondariale di Novara aveva invece applicato un limite numerico (quindici testi) richiamando la circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126, par. 11.6, e aveva rifiutato la detenzione di ulteriori cinque libri, proponendo il deposito/rotazione tramite il magazzino e la possibilità di chiedere autorizzazione per ampliamenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e aspecificità della doglianza: il ricorrente non ha indicato quali testi fossero direttamente collegati all'attività di studio né come intendeva utilizzarli. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione del Magistrato di sorveglianza che ha dato rilievo alla gestione interna della detenzione dei libri, alle modalità previste per garantire pari accesso ai testi (magazzino, CD‑ROM, richiesta di ampliamento) e alla esigenza di contemperare diritti individuali con la disciplina dell'istituto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La pubblica accusa aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35

    Richiamata dal ricorrente come fondamento del diritto allo studio e alla disponibilità di testi; la Corte ha ritenuto il diritto allo studio comunque salvaguardato dalle disposizioni interne e dalle misure alternative offerte dall'amministrazione penitenziaria

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 14‑ter

    Invocata insieme all'art. 35; la decisione evidenzia che l'esercizio di tali diritti è compatibile con regolamentazioni interne e con il potere discrezionale della direzione dell'istituto, purché siano garantite misure idonee

  • Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 2/10/2017 n. 3676/6126, par. 11.6

    Prevede un limite numerico (quindici testi) come regola generale con possibilità di ampliamento per esigenze didattiche secondo il prudente apprezzamento della Direzione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale regola in combinazione con gli strumenti procedurali previsti (magazzino, autorizzazioni)

  • Ordinanza Magistrato di sorveglianza di Spoleto 4/5/2012

    Il ricorrente pretendeva l'ottemperanza dell'ordinanza che avrebbe escluso limiti; la Corte ha ritenuto che dall'ordinanza non discendesse una violazione attuale e automatica tale da stroncare le legittime valutazioni organizzative dell'istituto di detenzione

Massime di principio

  • La gestione pratica di materiali personali (libri, supporti didattici) in carcere rientra nell'ambito della disciplina e dell'organizzazione interna dell'istituto penitenziario; i limiti possono essere giustificati per ragioni strutturali e di parità di trattamento
  • Per ottenere tutela giudiziaria efficace il detenuto deve fornire elementi specifici: indicare i testi rilevanti, il loro diretto collegamento all'attività di studio e le modalità d'uso; deduzioni generiche o aspecifiche comportano spesso l'inammissibilità del ricorso
  • La normativa amministrativa (circolari DAP) può fissare limiti numerici con previsione di ammissioni eccezionali; il ricorso al Direttore dell'istituto e l'uso del magazzino sono rimedi previsti prima del ricorso giudiziario
  • Un provvedimento giudiziario precedente che riconosce diritti non elimina la necessità di contemperare tali diritti con le esigenze organizzative successive dell'istituto; il mancato rispetto deve essere dimostrato con chiarezza
  • Le impugnazioni considerate temerarie o prive di specificità possono essere dichiarate inammissibili con condanna alle spese e irrogazione di somme alla cassa delle ammende

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