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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29280/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Appello in Cassazione contro la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione. La ricorrente deduceva due motivi principali: (1) esistenza di un potenziale contrasto di giudicati/ne bis in idem rispetto a sentenze di assoluzione emesse dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Napoli per vicende connesse alle società S.B. Rent s.r.l. e Delivery Group di Sicignano Giorgia, sostenendo che quelle società sarebbero state i veicoli delle distrazioni poste in essere dalla fallita Delivery Group Unipersonale; (2) che il trasferimento di risorse dalla società fallita alle controllate costituiva un "vantaggio compensativo" per il gruppo (su indicazione di UniCredit S.p.A.) e che, perciò, la condotta doveva essere valutata in chiave di tutela del gruppo o al più come colposa, non dolosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista identità del fatto storico tra le precedenti sentenze di assoluzione e il fatto giudicato in relazione alla Delivery Group Unipersonale: le assoluzioni riguardavano fatti diversi (distrazione di autocarri e bancarotta documentale) e non hanno trattato la ricezione di somme dalla Delivery Group s.r.l. Quanto al presunto vantaggio compensativo, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo di elementi probatori, osservando l'assenza di un effettivo gruppo societario e il fallimento anche delle società beneficiarie, con conseguente mancato soddisfacimento dei creditori. Ha inoltre rilevato la mancanza di prova dell'intervento o indicazione dell'operazione da parte di UniCredit S.p.A. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato in relazione ai reati fallimentari contestati (bancarotta fraudolenta per distrazione); la Corte ha valutato che le assoluzioni in altre cause non attengono allo stesso fatto storico rilevante ai sensi della norma, sicché non opera il conflitto di giudicati.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato in tema di fattispecie di bancarotta; utilizzato dal ricorrente per sostenere il contrasto di giudicati e la rilevanza delle condotte rispetto al fallimento, ma la Corte ha ritenuto che gli accertamenti delle sentenze citate non riguardassero i medesimi elementi fattuali.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in connessione al possibile effetto di precedenti giudicati; la Corte ha interpretato che per il blocco processuale occorre identità del fatto storico, criterio naturalistico indipendente dalla qualificazione giuridica.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato; la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso generici e non idonei a dimostrare contraddittorietà o carenza argomentativa tale da annullare la decisione impugnata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Evocato dal ricorrente in materia di valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le affermazioni sulla sussistenza del presunto vantaggio compensativo non fossero documentate e quindi insufficienti.

  • art. 2497 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'esistenza di un gruppo societario e alle conseguenze sul piano del vantaggio per la capogruppo; la Corte ha osservato l'assenza di prova di un rapporto di gruppo tale da giustificare la qualificazione dedotta.

  • art. 2634 cod. civ.

    In rifermento alla responsabilità degli amministratori per atti dannosi; utilizzato dal ricorrente per sostenere la tesi colposa/di tutela del gruppo, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di riscontri probatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per configurare un conflitto di giudicati o l'operatività del ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità del medesimo fatto storico (criterio naturalistico), non la mera correlazione tra procedimenti o la coincidenza delle società coinvolte.
  • Sentenze di assoluzione relative a vicende societarie diverse (es.: distrazione di beni, bancarotta documentale) non impediscono automaticamente la valutazione di altri fatti distinti anche se collegati al medesimo gruppo o circuito aziendale.
  • La qualificazione di un trasferimento come "vantaggio compensativo" per la capogruppo richiede prove specifiche: esistenza e funzionamento effettivo del gruppo, concrete utilità per la società fallita e conseguente effetto sui creditori; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le deduzioni difensive che si basano su attestazioni di intervento di terzi (es. banche) devono essere sostenute da elementi probatori processualmente rilevanti; mere asserzioni non convincono la Corte.
  • Ricorsi in Cassazione con motivi vaghi o non documentati rischiano l'inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle Ammende).

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