Sentenza del 26/08/2015 n. 17179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato una cartella esattoriale per interessi e sanzioni conseguenti al tardivo versamento dell'IVA relativa a gennaio 2001. Il contribuente sosteneva che l'obbligazione fosse stata definita mediante condono tombale ai sensi della Legge n. 289 del 2002, inclusa la sanatoria dei ritardati versamenti prevista dall'art. 9-bis. L'Amministrazione sosteneva invece che fosse stata presentata soltanto la domanda di definizione automatica degli anni pregressi prevista dall'art. 9, senza la specifica adesione all'art. 9-bis. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 9 e 9-bis della Legge n. 289 del 2002 e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché fondato anche sul contenuto di circolari e risoluzioni amministrative, che non costituiscono parametro per la dedotta violazione di legge. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della Commissione tributaria regionale, pur sintetica, è stata considerata sufficiente e coerente nel ritenere provata l'adesione al condono anche per i ritardati versamenti, sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di contestazioni tempestive da parte dell'Ufficio. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.935,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base era stata emessa la cartella relativa a interessi e sanzioni.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
definizione automatica degli anni pregressi
Prevede una forma di definizione agevolata delle pendenze fiscali relative agli anni pregressi, distinta dalla specifica sanatoria dei versamenti omessi o tardivi.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
definizione ritardati od omessi versamenti
Riguarda la definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti. Nel caso concreto i giudici di merito hanno ritenuto provata l'adesione del contribuente anche a tale definizione sulla base della documentazione disponibile.
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 14
Sono richiamati tra le disposizioni del condono alle quali il contribuente aveva dichiarato di aderire, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Stabilisce i termini per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario. Le deduzioni depositate tardivamente dall'Ufficio sono state ritenute inammissibili e non valutabili.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione. La Corte ha escluso la fondatezza delle censure prospettate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già esaminati dai giudici di merito; la Corte verifica soltanto i vizi giuridici e motivazionali deducibili nei limiti di legge.
- Un ricorso per cassazione deve indicare in modo autosufficiente e preciso i documenti, i dati e gli elementi di fatto su cui si fonda; il semplice richiamo generico a quadri della dichiarazione o a codici di versamento può comportare l'inammissibilità.
- Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria hanno funzione interpretativa o amministrativa, ma non costituiscono di regola parametro autonomo per denunciare in cassazione la violazione di legge.
- Nel processo tributario il rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti è essenziale: deduzioni tardive possono essere dichiarate inammissibili e non essere utilizzate per sostenere la pretesa fiscale.
- Quando i giudici di merito hanno esaminato la documentazione e fornito una motivazione sintetica ma coerente, la decisione può resistere al ricorso per cassazione, soprattutto se l'impugnazione mira sostanzialmente a rivalutare le prove.
- In materia di condoni fiscali, la qualificazione dell'adesione dipende dalla documentazione concretamente prodotta, dalle modalità di pagamento e dalle dichiarazioni presentate; tuttavia, l'onere di contestare tempestivamente e specificamente la portata della definizione grava sull'Amministrazione nel processo.
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