Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2137/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2024 che rigettava il riesame della custodia cautelare in carcere; contestazione dell'utilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite tramite ordine europeo di indagine (OEI) trasmesso dalla Francia. La difesa deduceva che il Tribunale non aveva accertato le modalità iniziali con cui l'autorità francese aveva acquisito i dati (captazione/intercettazione in tempo reale vs copia del server), violando i diritti di difesa e chiedendo l'acquisizione dei verbali, delle procedure di decrittazione e della documentazione tecnica per verificare idoneità, necessità e proporzionalità del dato probatorio; sosteneva inoltre che sarebbe stata necessaria un'autorizzazione giudiziaria preventiva per acquisire il contenuto delle chat archiviate su server esteri.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse correttamente accertato che, nel caso concreto, le comunicazioni acquisite erano documenti risultanti da copia forense del server sequestrato e da successiva decrittazione effettuata all'estero, e non materiale ottenuto tramite intercettazione telefonica in tempo reale. La Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite (n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024) che distinguono le modalità di acquisizione (captazione/intercettazione vs trascrizioni di comunicazioni già conservate) determinando l'applicazione dell'art. 270 ovvero dell'art. 238 cod. proc. pen. La Corte ha altresì affermato che l'apposizione di segreto di Stato sulle procedure tecniche di decrittazione non implica automaticamente violazione del diritto di difesa, salvo specifiche e concrete allegazioni contrarie, e che non è richiesta una preventiva autorizzazione del giudice italiano per usare, tramite OEI, prove già acquisite e decrittate dall'autorità estera. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante associazione mafiosa)

    Norma penale sostanziale relativa all'aggravamento per reati commessi in contesto di associazione mafiosa; citata in riferimento all'imputazione a carico dell'indagato

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Applicabile quando l'acquisizione costituisce captazione/intercettazione in tempo reale: disciplina delle intercettazioni in procedimento separato e garanzie specifiche

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di atti e documenti già formati; ritenuta applicabile alle trascrizioni di comunicazioni già conservate e decrittate su server sequestrati

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione giurisprudenziale sul trattamento della messaggistica come dato documentale; superato nelle Sezioni Unite per non essere applicabile sempre

  • art. 254-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla perquisizione e sequestro di materiale informatico; citata nelle alternative qualificatorie seguite dalla giurisprudenza

  • art. 266 e 266-bis cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni: fonti di riferimento per l'ipotesi in cui l'acquisizione sia intercettazione in tempo reale

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di inutilizzabilità per violazioni di norme inderogabili; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per applicarla in via 'patologica' in relazione all'acquisizione estera

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento generale alla disciplina dell'acquisizione di atti di procedimento penale

  • Direttiva 2014/41/UE, art. 6, comma 1, lett. b)

    "l'autorità giudiziaria italiana può emettere un ordine europeo di indagine soltanto quando l'atto o gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti ed eseguiti alle stesse condizioni contemplate nel paese richiedente"

    Richiama il principio di mutuo riconoscimento e le condizioni di equivalenza per l'esecuzione di OEI; la Corte ne trae la necessità di rispettare le regole del paese richiedente ma non l'obbligo di autorizzazione giudiziaria italiana per prove già acquisite all'estero

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    Norma nazionale sull'acquisizione dei dati di traffico e localizzazione; la Corte ha escluso che si applichi alle richieste dirette ad autorità estere che già detengono i dati

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio: la Corte ha valutato che tali garanzie non risultano violate nel caso concreto

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale presidio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una lesione concreta

  • Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024 (Gjuzi)

    Sezioni Unite: distinzione tra acquisizione per captazione/intercettazione (art. 270) e acquisizione di trascrizioni già conservate (art. 238); l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'OEI deve verificare rispetto dei diritti fondamentali

  • Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024 (Giorgi)

    Conferma e integra la decisione n. 23755: l'ordine europeo può essere richiesto dal PM e non richiede necessariamente autorizzazione giudiziaria italiana per dati già acquisiti e decrittati all'estero

Massime di principio

  • Distinguere sempre come sono stati acquisiti i dati all'estero: captazione/intercettazione in tempo reale coinvolge la disciplina delle intercettazioni (art. 270) con maggiori garanzie; copia forense di server e decrittazione in procedimento estero può ricondursi all'acquisizione di documenti (art. 238).
  • Se i dati sono già in possesso e sono stati decrittati dall'autorità estera, l'OEI diretto a ottenere quel materiale non richiede in via generale una preventiva autorizzazione del giudice italiano.
  • L'opposizione di segreto di Stato sulle procedure tecniche di decrittazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova: occorrono allegazioni specifiche e concrete che dimostrino il rischio di alterazione o la concreta pregiudizialità per la difesa.
  • La difesa ha comunque titolo a chiedere, quando possibile, documentazione e chiarimenti sull'iter di acquisizione estero (via Eurojust o richieste formali) per esercitare il controllo ex post; ma la mancanza di accesso ad algoritmi di decrittazione non vale di per sé a dimostrare manipolazione del dato.
  • La sanzione dell'inutilizzabilità per violazioni estere non è automaticamente trasferibile al processo italiano (no automatismo dell'inutilizzabilità derivata); ogni doglianza richiede prova della lesione concreta dei diritti di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.