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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26052/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede investitore)

La controversia

L'investitore aveva convenuto la banca dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo, con riferimento agli acquisti di obbligazioni Parmalat effettuati il 14 e il 27 marzo 2003, la nullità, l'annullamento o la risoluzione dei contratti, nonché la restituzione di € 72.885,34 e il risarcimento dei danni. Aveva dedotto violazioni degli obblighi informativi dell'intermediario e l'esecuzione di operazioni rischiose e inadeguate, riguardanti obbligazioni emesse all'estero, prive di rating e fuori mercato, in situazione di conflitto di interessi e senza informazioni sull'andamento dei titoli. Il Tribunale, con sentenza del 19 maggio/3 luglio 2009, aveva condannato la banca al risarcimento di € 24.553,48 e di € 48.331,86, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. In appello, la Corte di Roma aveva accolto parzialmente il gravame principale della banca, rigettando le domande di risoluzione e risarcimento, e respinto l'appello incidentale dell'investitore, proposto in subordine per ottenere la nullità o l'annullamento del contratto di negoziazione. La Cassazione, con sentenza n. 29899/2019, aveva accolto il quarto motivo del ricorso dell'investitore, relativo all'insufficienza della documentazione bancaria a dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, cassando con rinvio; gli altri motivi e il ricorso incidentale della banca erano rimasti assorbiti. Nel giudizio di rinvio, dopo la morte dell'investitore, l'erede aveva chiesto la conferma della decisione di primo grado e, in subordine, la riforma in accoglimento dell'appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5849 del 22 settembre 2022, aveva respinto l'appello principale della banca e confermato la sentenza di primo grado, ma aveva esaminato e respinto anche l'appello incidentale subordinato. L'erede ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava, ai sensi degli artt. 100 e 112 c.p.c., l'ultrapetizione per avere la Corte d'appello deciso un'impugnazione incidentale condizionata, nonostante il rigetto dell'appello principale ne avesse determinato l'assorbimento; il secondo denunciava la conseguente nullità delle statuizioni sulle spese, compensate in parte per asserita reciproca soccombenza, e sul contributo unificato, invocando anche l'art. 92 c.p.c. e l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ritenuto che l'appello incidentale dell'investitore fosse stato proposto in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale della banca: una volta respinto quest'ultimo, il giudice di rinvio non avrebbe dovuto esaminare né rigettare l'impugnazione incidentale, ormai priva di interesse. La pronuncia su tale gravame ha quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al rigetto dell'appello incidentale e alle conseguenti statuizioni sulle spese delle precedenti fasi e sul raddoppio del contributo unificato a carico dell'erede; ha deciso nel merito dichiarando assorbito l'appello incidentale. Ha posto a carico della banca le spese di primo grado e l'intero importo delle spese di appello, del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, rispettivamente liquidate in € 13.634,00, € 7.290,00 ed € 9.514,00, oltre accessori, nonché le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Ha dichiarato sussistenti soltanto per la banca i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il suo appello principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    In armonia con la giurisprudenza di questa Corte fin qui menzionata, allora, deve ulteriormente affermarsi il principio secondo cui, proposto dall’appellato gravame incidentale subordinato al rigetto dell’appello principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinto quest’ultimo, pronunci altresì sull’appello incidentale proposto in via subordinata, rigettandolo.

    Se l'appellato condiziona espressamente l'esame del proprio appello incidentale all'accoglimento dell'appello principale avversario, il rigetto di quest'ultimo comporta l'assorbimento del gravame incidentale. Pronunciarsi comunque su di esso, rigettandolo, viola la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

  • art. 392 c.p.c.

    Orbene, il contesto complessivo delle già riportate conclusioni rassegnate dal Barbieri al momento della sua costituzione in appello (successivamente ribadite dalla Odorico in sede di riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ.) induce a ritenere, affatto ragionevolmente, che, per come concretamente formulate, nella locuzione “ovvero, in subordine […]” ivi rinvenibile, la congiunzione “ovvero” avesse funzione disgiuntiva esclusiva, nel senso che il rigetto dell’appello principale avrebbe escluso la necessità dell’esame dell’appello incidentale per evidente sua carenza di interesse, certamente non potendo il Barbieri ottenere un risultato migliore di quello ottenibile con il rigetto della impugnazione principale invocato in via principale.

    Nel giudizio di rinvio, la parte riassumente aveva riproposto il gravame incidentale nei termini subordinati già formulati dall'appellato in appello; il giudice doveva quindi rispettare tale ordine e dichiarare assorbita l'impugnazione incidentale dopo il rigetto dell'appello principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Da ciò consegue che: i) pure la sua statuizione riguardante le spese di tutte le precedenti fasi dell’odierna lite, chiaramente fondata su di un presupposto (la reciproca soccombenza) da considerarsi insussistente per quanto si è fin qui detto, deve essere modificata e rapportata all’esito complessivo della lite stessa; ii) il Barbieri e, quindi, anche la Odorico, sua erede, nemmeno potevano essere condannati al versamento di una ulteriore somma pari a quella dovuta per la impugnazione incidentale del primo, fatta propria dalla seconda, una volta dichiarato assorbito il proprio gravame incidentale.

    Dichiarato assorbito l'appello incidentale, non sussiste il presupposto per addebitare alla parte che lo aveva proposto l'ulteriore contributo unificato relativo a tale impugnazione; le statuizioni accessorie devono essere adeguate all'esito effettivo della lite.

Massime di principio

  • Quando l'appellato propone un appello incidentale espressamente subordinato all'accoglimento dell'appello principale avversario, il rigetto di quest'ultimo determina l'assorbimento del gravame incidentale, perché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurare un risultato più favorevole rispetto a quello conseguito con il rigetto dell'appello principale.
  • Il giudice che, respinto l'appello principale, esamina e rigetta anche l'appello incidentale proposto in via subordinata pronuncia ultra petita, poiché non rispetta l'ordine delle questioni e delle domande stabilito dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo.
  • La declaratoria di assorbimento dell'impugnazione incidentale subordinata impone di rideterminare le spese secondo l'esito complessivo della lite e impedisce di porre a carico di chi l'ha proposta l'ulteriore contributo unificato riferibile a quel gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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