Cassazione Penale, Sentenza n. 47609/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Chirca deduce errore di applicazione di tale norma e vizio di motivazione per mancata prova dell'origine delittuosa dei beni, della percezione da parte dell'imputato di tale origine e della consapevolezza della destinazione al riciclaggio; chiede inoltre la riqualificazione in ricettazione e il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. Milano censura la valutazione delle prove (in particolare la provenienza e la fusione/lavorazione dei monili), invoca violazioni procedurali (art. 192 c.p.p.) e chiede la riqualificazione in ricettazione piuttosto che riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Sottolinea la presenza di una "doppia conforme" (valutazioni di merito coerenti tra primo grado e appello) e il carattere meramente ripetitivo dei motivi, in violazione dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d). Ribadisce altresì l'irrilevanza del rimedio fondato sull'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione delle prove in cassazione e la necessità di censurare errori di diritto o macroscopiche illogicità per ottenere accoglimento. Per tali ragioni rigetta i ricorsi, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La Corte ritiene che, alla luce delle valutazioni di merito (rifacimento/fusione della refurtiva, ruolo di intermediario e cessioni a "compro oro"), gli elementi siano sufficienti a configurare il reato di riciclaggio e non meramente la ricettazione; quindi la norma è stata applicata in modo congruo.
art. 114 c.p.
La Corte ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante qualora risulti un ruolo non marginale dell'imputato; nel caso di Chirca il ruolo fiduciario e la costante partecipazione alle cessioni giustificano il diniego dell'attenuante.
art. 192 c.p.p.
La Corte afferma che non è ammesso utilizzare l'art. 192 c.p.p. per contestare in cassazione la valutazione delle prove, poiché tale censura attiene al merito e non costituisce doglianza di legittimità ammissibile.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Richiesta la specificità dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del ricorso: i motivi meramente ripetitivi e non argomentati non soddisfano il requisito e rendono il ricorso inammissibile.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
La Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: non è consentito trasformare in motivo di legittimità una critica che in realtà richiede una rivalutazione delle prove; la promiscuità e la cumulo di vizi di merito rendono il motivo inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità dei ricorsi la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti alle spese e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma a titolo di ammenda (qui fissata in euro 3.000).
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
Richiamata solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto); non incide sul merito delle doglianze.
Massime di principio
- Se le valutazioni probatorie sono confermate in appello e sono coerenti con la motivazione di primo grado ("doppia conforme"), la Cassazione richiede censure di legittimità concrete e specifiche, non la mera riproposizione delle argomentazioni di merito.
- I motivi di cassazione devono contenere un'esposizione dettagliata delle ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); motivi generici o di sola rimessa in discussione del fatto sono inammissibili.
- Non è ammissibile in cassazione una critica che implichi la rivalutazione delle prove; per censurare la motivazione del giudice di merito occorre dimostrare vizi di diritto o manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza che emergano in termini di legittimità.
- La deduzione di violazioni procedurali come l'art. 192 c.p.p. non può essere impiegata per trasformare un controllo di merito (sulla valutazione delle prove) in un motivo di legittimità.
- Quando si contesta la ricorrenza del reato (es. riciclaggio vs ricettazione), è necessario indicare con precisione quale elemento costitutivo della fattispecie sia stato erratamente applicato o omesso e perché la fattispecie alternativa sarebbe più pertinente.
- In caso di ricorsi inammissibili la Corte può condannare alle spese e comminare ammende: valutare dunque la solidità giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione.
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