Cassazione Penale, Sentenza n. 7506/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di appello per: 1) presunta difformità tra i fatti contestati e quelli accertati in giudizio; 2) mancata prova del reato presupposto (furto) e quindi impossibilità di configurare la ricettazione, proponendo la derubricazione a fatti di cui all'art. 712 c.p. o a mera perdita/smarrimento; 3) carenza di prova della consapevolezza dell'origine illecita dell'assegno; 4) vizio di motivazione sull'applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti e della recidiva e sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; 5) eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché non specifici e perché riproponevano ragioni già esaminate e ritenute infondate in sede di merito. Ha ritenuto che la decisione di appello avesse adeguatamente motivato la corrispondenza tra la fattispecie contestata e i fatti accertati (ricezione e negoziazione di un assegno falsificato e di importo maggiorato) e che la denuncia/istruttoria dimostrassero il furto e la falsificazione come reato presupposto. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo e l'insussistenza di un'acquisizione meramente colposa. Per quanto riguarda la pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla gravità e sulla personalità negativa, escludendo errori valutativi tali da consentire intervento di legittimità. Conseguentemente, i ricorsi sono dichiarati inammissibili; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (lett. b, c, d, e): la Corte ha ritenuto che i motivi fossero non specifici o riproposizione di questioni già affrontate, con conseguente inammissibilità o mancato accoglimento.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al contenuto e confini della ricostruzione dei fatti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse difformità tra la fattispecie contestata e i fatti accertati.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma evocata come parametro per l'inammissibilità per aspecificità: la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibili motivi che non affrontano le argomentazioni del giudice di merito.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha confermato che, dati i modi di circolazione e la natura del titolo (assegno falsificato e negoziato a favore dell'imputato), sussisteva la consapevolezza dell'origine illecita richiesta dall'art. 648 c.p.
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per chiedere una derubricazione a fattispecie meno grave; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché mancava prova delle modalità di acquisizione che giustificassero una qualificazione come mera condotta colposa.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito: la mera riproposizione di censure già valutate senza dar conto delle risposte del giudice è inammissibile o destinata a fallire.
- La corrispondenza tra fatti contestati e fatti accertati va valutata nella lettura complessiva della rubrica e della motivazione: non ogni discrasia formale determina la nullità o la derubricazione della fattispecie.
- La ricezione/negoziazione di titoli (es. assegni) fuori dalle regole ordinarie di circolazione può far presumere la consapevolezza della provenienza illecita, sufficiente a integrare la ricettazione se il beneficiario non ha rapporto giustificato con il traente.
- Per chiedere la derubricazione a una fattispecie colposa è necessario provare le modalità di acquisto/possesso che escludano il dolo; l'assenza di tale prova sostiene la qualificazione dolosa.
- Le censure sulla determinazione della pena richiedono che emerga un evidente travisamento dei fatti o un'errata valutazione dei parametri; la mera diversità di valutazione sul grado della pena non è sufficiente per la cassazione.
- La denuncia/fonte informativa che documenta la sottrazione e la falsificazione di un titolo può costituire elemento probatorio idoneo a fondare l'esistenza del reato presupposto per la ricettazione.
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