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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7506/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza di appello per: 1) presunta difformità tra i fatti contestati e quelli accertati in giudizio; 2) mancata prova del reato presupposto (furto) e quindi impossibilità di configurare la ricettazione, proponendo la derubricazione a fatti di cui all'art. 712 c.p. o a mera perdita/smarrimento; 3) carenza di prova della consapevolezza dell'origine illecita dell'assegno; 4) vizio di motivazione sull'applicazione e comparazione delle circostanze attenuanti e della recidiva e sull'omessa concessione delle attenuanti generiche; 5) eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché non specifici e perché riproponevano ragioni già esaminate e ritenute infondate in sede di merito. Ha ritenuto che la decisione di appello avesse adeguatamente motivato la corrispondenza tra la fattispecie contestata e i fatti accertati (ricezione e negoziazione di un assegno falsificato e di importo maggiorato) e che la denuncia/istruttoria dimostrassero il furto e la falsificazione come reato presupposto. La Corte ha inoltre condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo e l'insussistenza di un'acquisizione meramente colposa. Per quanto riguarda la pena, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla gravità e sulla personalità negativa, escludendo errori valutativi tali da consentire intervento di legittimità. Conseguentemente, i ricorsi sono dichiarati inammissibili; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (lett. b, c, d, e): la Corte ha ritenuto che i motivi fossero non specifici o riproposizione di questioni già affrontate, con conseguente inammissibilità o mancato accoglimento.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al contenuto e confini della ricostruzione dei fatti; la Corte ha ritenuto che non vi fosse difformità tra la fattispecie contestata e i fatti accertati.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma evocata come parametro per l'inammissibilità per aspecificità: la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibili motivi che non affrontano le argomentazioni del giudice di merito.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha confermato che, dati i modi di circolazione e la natura del titolo (assegno falsificato e negoziato a favore dell'imputato), sussisteva la consapevolezza dell'origine illecita richiesta dall'art. 648 c.p.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per chiedere una derubricazione a fattispecie meno grave; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché mancava prova delle modalità di acquisizione che giustificassero una qualificazione come mera condotta colposa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito: la mera riproposizione di censure già valutate senza dar conto delle risposte del giudice è inammissibile o destinata a fallire.
  • La corrispondenza tra fatti contestati e fatti accertati va valutata nella lettura complessiva della rubrica e della motivazione: non ogni discrasia formale determina la nullità o la derubricazione della fattispecie.
  • La ricezione/negoziazione di titoli (es. assegni) fuori dalle regole ordinarie di circolazione può far presumere la consapevolezza della provenienza illecita, sufficiente a integrare la ricettazione se il beneficiario non ha rapporto giustificato con il traente.
  • Per chiedere la derubricazione a una fattispecie colposa è necessario provare le modalità di acquisto/possesso che escludano il dolo; l'assenza di tale prova sostiene la qualificazione dolosa.
  • Le censure sulla determinazione della pena richiedono che emerga un evidente travisamento dei fatti o un'errata valutazione dei parametri; la mera diversità di valutazione sul grado della pena non è sufficiente per la cassazione.
  • La denuncia/fonte informativa che documenta la sottrazione e la falsificazione di un titolo può costituire elemento probatorio idoneo a fondare l'esistenza del reato presupposto per la ricettazione.

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