Ordinanza n. 1361/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: “a) della nota prot. n. 62899 del 15.10.2025, mediante la quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di condono edilizio prat. n. 1099 protocollo n. 7770 del 29/03/1986 presentata ai sensi all’art. 31 legge 47/1985 dal sig. Fiengo Pasquale, dante causa delle odierne ricorrenti, per la sanatoria delle opere senza titolo edilizio - consistenti nel piano seminterrato realizzato in epoca coeva alla costruzione dell’intero fabbricato e non coperte dall’originaria licenza edilizia del 1954 - ubicate alla Piazza Trieste n. 18, per la motivazione già comunicata nell’avvio del procedimento prot. n. 42031 del 08/07/2025; b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo; E PER L’ACCERTAMENTO dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 47/1985, in ordine all’istanza di condono prot. n. 7770 del 29/03/1986 (pratica n. 1099), con conseguente declaratoria della sussistenza dei presupposti per l’assentibilità in sanatoria dell’intervento edilizio.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30 aprile 2026: per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “a) dell’Ordinanza Dirigenziale n. 205/2026, prot. 0025630/2026 - U - 17.04.2026, a firma del Dirigente del Settore VI - Gestione del Territorio, successivamente notificata, emanata ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, mediante la quale è stato ingiunto, alle sigg.re Lucia Fiengo, Adriana Fiengo e Sara Vitale, in qualità di attuali proprietarie, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere oggetto della rigettata istanza di condono prot. n. 7770 del 29/03/1986, fascicolo 1099 - come modificate successivamente alla sua presentazione - entro il termine di gg. 90 decorrente dalla data di notifica, con spese a carico del responsabile dell’abuso; b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di condono edilizio e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, riguardante un piano seminterrato realizzato senza titolo edilizio e non ricompreso nell’originaria licenza edilizia. Hanno inoltre chiesto l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune, dopo il rigetto del condono, ha ingiunto alle attuali proprietarie la demolizione e il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha sospeso l’efficacia sia del diniego di condono sia dell’ordinanza di demolizione e ripristino, mantenendo integra la situazione in attesa della definizione del merito. Non ha anticipato alcuna valutazione definitiva sulla legittimità degli atti, sulla formazione del silenzio-assenso o sulla fondatezza delle censure. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 17 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
istanza di condono edilizio
Costituisce la base normativa dell’istanza di condono edilizio presentata dalle danti causa delle ricorrenti; la sua applicazione sostanziale non è stata definita in via cautelare.
art. 35 l. 47/1985
È invocato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda di accertamento dell’avvenuta formazione del titolo in sanatoria; la questione è stata riservata al giudizio di merito.
art. 31 d.P.R. 380/2001
ripristino dello stato dei luoghi e demolizione delle opere
È la norma indicata quale fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione impugnata; la legittimità dell’ordinanza non è stata definitivamente esaminata.
art. 55 c.p.a.
pregiudizio grave e irreparabile
Il TAR ha ritenuto integrato il presupposto cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a., la sospensione dell’efficacia dell’atto può essere concessa quando il giudice ravvisi un pregiudizio grave e irreparabile e ritenga prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l’esigenza di conservare integra la situazione sino alla decisione di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare, quando il giudice si limita a rilevare il periculum e a disporre la sospensione in attesa del merito, non comporta una decisione definitiva sulla legittimità del provvedimento impugnato né sull’accertamento del silenzio-assenso invocato dal ricorrente.
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