Ordinanza n. 3131/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: della graduatoria definitiva nazionale relativa all’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM 41) per l’A.A. 2025/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi e ne decreta la definitiva esclusione; del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, recante “Ammissione alle graduatorie di merito nazionali per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella sua interezza e, in particolare, degli articoli 1 e 2, per i motivi esposti in narrativa; del Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, e in particolare dell’art. 6, comma 3, nella parte in cui prevede l’arrotondamento del punteggio solo in caso di superamento della soglia di sufficienza; della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, A.A. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione dello stesso al secondo semestre; dell’esclusione dal corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - del verbale della commissione esaminatrice e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la valutazione della prova di Chimica sostenuta dal ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 29, e il conseguente punteggio attribuito; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive. del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati; - del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra; - del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'A.A. 2025/2026, per quanto occorra. delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 (doc. n. 4) per lo svolgimento degli esami del Semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l’A.A. 2025/2026 presso l’Università degli Studi di Messina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria nazionale definitiva del 21 gennaio 2026 e atti presupposti e connessi relativi all'ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale definitiva e gli atti di disciplina, formazione e gestione della procedura di ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Ha contestato, in particolare, il mancato inserimento nella graduatoria e la conseguente esclusione dal corso di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina, nonché gli esiti delle prove del semestre aperto sostenute nei due appelli nazionali, la valutazione della prova di Chimica, con specifico riferimento al quesito n. 29, e la gestione di errori, quesiti e attribuzione dei punteggi, con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello. Ha chiesto anche l'ammissione, eventualmente in sovrannumero, al secondo semestre. Il testo dell'ordinanza non espone in modo analitico i singoli motivi di legittimità dedotti, rinviando alla narrativa del ricorso. Il TAR ha inoltre rilevato, impregiudicata ogni valutazione di rito, una possibile questione di ammissibilità connessa alla mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della misura ex art. 55 c.p.a., sulla base dell'orientamento cautelare consolidato della Sezione su questioni analoghe. Il rigetto è stato pronunciato senza pregiudicare le più approfondite valutazioni proprie della fase di merito, anche con riguardo alla correttezza del quesito contestato. Il Collegio ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve contenere gli elementi indicati in ordinanza, compreso l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un attestato della pubblicazione e predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica" dalla home page. Gli adempimenti devono essere richiesti ed eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità; analoghi termini sono previsti per eventuali motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite; nulla è stato disposto per il CINECA, non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha ritenuti insussistenti sulla base della consolidata giurisprudenza cautelare della Sezione.
art. 41, comma 4, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notificazione ordinaria nei confronti di un numero elevato di destinatari sia sommamente difficile; la notificazione deve comunque identificare i destinatari e non può ridursi a mera pubblicità.
art. 49 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, da effettuarsi secondo modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.
Massime di principio
- La tutela cautelare ex art. 55 c.p.a. può essere negata quando, alla luce dell'orientamento consolidato del giudice su questioni analoghe, non risultino integrati i presupposti cautelari, restando impregiudicato l'approfondimento delle questioni di legittimità nella fase di merito.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria risulta oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, imponendo modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.
- La notificazione per pubblici proclami non può essere trasformata in un mezzo di mera pubblicità: deve contenere l'indicazione nominativa dei destinatari, oltre al ricorso, agli eventuali motivi aggiunti e al provvedimento che autorizza la notificazione.
- Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al tempestivo adempimento degli oneri di pubblicazione e al deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto dei termini perentori.
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