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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-716/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020. — CT contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 288, primo comma, punto 4 – Regime speciale delle piccole imprese – Metodo di calcolo del volume d’affari annuo cui fare riferimento per l’applicazione del regime speciale per le piccole imprese – Nozione di “operazione immobiliare accessoria” – Locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita svariate libere professioni. — Causa C-716/18

Giurisprudenza europea62018CJ0716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come va interpretata la nozione di "operazione accessoria" ai fini del volume d’affari rilevante per il regime speciale IVA delle piccole imprese. In una fattispecie in cui un professionista esercitava più attività autonome e locava un immobile di sua comproprietà, la Corte ha ritenuto che la locazione non possa essere esclusa dal calcolo del fatturato se rientra nell’attività professionale abituale. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se l’operazione immobiliare presenti tale carattere, senza dover identificare una sola attività principale del soggetto passivo.

Regime speciale IVA per le piccole imprese: criteri per escludere dal volume d’affari la locazione di un immobile come "operazione accessoria" ex articolo 288, paragrafo 1, punto 4, della direttiva IVA.

La questione giuridica

Se, ai fini del regime speciale delle piccole imprese previsto dalla direttiva IVA, la locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita più libere professioni debba essere considerata "operazione accessoria" e quindi esclusa dal calcolo del volume d’affari annuo; in particolare, se occorra individuare un’attività professionale principale e, in caso affermativo, con quali criteri, oppure se conti il complesso delle attività svolte. Inoltre, se rilevi il fatto che l’immobile non sia utilizzato per il resto dell’attività economica e che sia locato a una società collegata al soggetto passivo.

Principio di diritto

L’articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva IVA va interpretato nel senso che, per una persona fisica che svolge più libere professioni e loca un immobile, la locazione non costituisce un’"operazione accessoria" se è effettuata nell’ambito dell’attività professionale abituale del soggetto passivo; non è necessario individuare una singola attività principale né ricercare un nesso con un’altra attività economica, ma occorre verificare, in concreto, se l’operazione di locazione rientri o meno nell’attività professionale abituale, alla luce di elementi quali natura del bene, finanziamento e suo uso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2009/162/UE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 174, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva 2006/112/CE
  • Decisione di esecuzione 2012/181/UE
  • Articoli 127, 141, 152 e 153 del codice tributario rumeno

Regime speciale IVA per le piccole imprese e locazione immobiliare di un professionista pluriprofessionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Timişoara in una controversia tra una persona fisica che esercita più libere professioni e le autorità fiscali rumene. La questione concerne il calcolo del volume d’affari annuo ai fini dell’accesso al regime speciale delle piccole imprese previsto dalla direttiva IVA.

Fatti e procedimento principale

CT svolgeva, in modo indipendente, le attività di revisore dei conti, consulente fiscale, esperto in materia di procedure concorsuali, avvocato, oltre a percepire redditi da diritti d’autore. Nel 2012 aveva conseguito redditi anche dalla locazione di un immobile di cui era comproprietario; l’immobile ospitava la sede di una società commerciale di cui egli era socio e amministratore. Le autorità fiscali rumene, in sede di verifica IVA, hanno incluso nel volume d’affari anche i redditi da locazione, concludendo che il soggetto aveva superato la soglia di RON 220000 prevista per il regime di esenzione delle piccole imprese e che avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA dal 1o settembre 2012. Il ricorso amministrativo e il ricorso dinanzi al Tribunale di Timiș sono stati respinti; la causa è quindi giunta alla Corte d’appello di Timişoara.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, che definisce soggetto passivo e attività economica;
  • l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, relativo all’esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili;
  • l’articolo 174, paragrafo 2, lettera b), che esclude dal prorata di detrazione il volume d’affari relativo alle operazioni accessorie immobiliari e finanziarie;
  • gli articoli da 282 a 292 sul regime speciale delle piccole imprese;
  • l’articolo 287, punto 18, sulla soglia per la Romania;
  • l’articolo 288, primo comma, punto 4, che include nel volume d’affari le operazioni immobiliari, finanziarie e assicurative, salvo che abbiano carattere accessorio. È inoltre menzionata la decisione di esecuzione 2012/181/UE, che autorizza la Romania ad applicare una soglia di esenzione più elevata.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:

  • se, quando una persona fisica svolge più libere professioni e locazione immobiliare, occorra individuare una sola attività professionale principale per stabilire se la locazione sia accessoria;
  • se la locazione di un immobile non impiegato per il resto dell’attività economica possa comunque essere qualificata come operazione accessoria;
  • se rilevi il fatto che l’immobile sia locato a una società di cui la persona fisica è socio e amministratore, con sede nell’immobile e attività simile a quella del locatore.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il regime speciale delle piccole imprese costituisce una deroga al regime ordinario IVA e deve quindi essere interpretato restrittivamente. Sottolinea inoltre che la locazione di un immobile può essere un’attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA quando è effettuata per ricavarne introiti stabili.

Per la nozione di "operazione accessoria" dell’articolo 288, la Corte afferma che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, non dipendente dalle qualificazioni nazionali. Il testo della disposizione non la definisce, ma il contesto e la finalità della norma mostrano che essa mira a escludere dal calcolo del volume d’affari operazioni che non riflettono l’attività professionale abituale del soggetto passivo e che potrebbero falsarne la reale dimensione economica.

La Corte richiama il parallelismo con l’articolo 174, paragrafo 2, lettera b), e con la giurisprudenza sulle operazioni accessorie nel prorata di detrazione, precisando che il carattere accessorio sussiste quando l’attività non rientra nell’attività professionale abituale; in particolare, non lo è quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività abituale. La verifica deve essere concreta e spettano al giudice nazionale l’esame e la valutazione di elementi quali:

  • la natura del bene immobile;
  • l’origine del finanziamento per l’acquisto;
  • l’uso effettivo del bene.

Nel caso concreto, la Corte rileva che l’immobile locato ospitava la sede dell’attività di esperto in materia di procedure concorsuali svolta da CT e che era affittato a una società collegata, stabilita nello stesso immobile e operante in un settore affine. Spetta però al giudice del rinvio stabilire se tali circostanze dimostrino che la locazione rientrasse nell’attività professionale abituale del soggetto passivo.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che la locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica che esercita più libere professioni non è un’"operazione accessoria" ai sensi dell’articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva IVA quando essa è effettuata nell’ambito dell’attività professionale abituale del soggetto passivo. Di conseguenza, il relativo importo va incluso nel volume d’affari per verificare l’accesso al regime speciale delle piccole imprese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 288, primo comma, punto 4, della direttiva IVA, la nozione di operazione accessoria non richiede l’individuazione di un’attività principale unica del soggetto passivo: occorre verificare se la locazione immobiliare rientri o meno nell’attività professionale abituale. Se sì, i relativi introiti non possono essere esclusi dal volume d’affari annuo rilevante per il regime speciale delle piccole imprese.

Come è indicizzato

Materieivapiccole impreselocazione di beni immobilioperazioni accessoriedeterminazione del volume d’affari

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