Cassazione Penale, Ordinanza n. 07866/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona dell'11 marzo 2024. L'unico motivo deduce violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 624 e 648, quarto comma, c.p., ma la Corte rileva che le censure sono formulate in modo generico e non specifico: manca la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e il necessario raccordo con la motivazione della sentenza impugnata. Per questo il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato come norma sostanziale rispetto alla quale vengono dedotte violazioni di legge, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione
art. 648, quarto comma, c.p.
richiamato come norma sostanziale rispetto alla quale vengono dedotte violazioni di legge, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione
art. 581 c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere specificità: l'assenza di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato determina inammissibilità
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non sono sufficienti deduzioni generiche o assertive, ma occorre indicare con precisione le censure e il loro rapporto con la motivazione della decisione impugnata.
- La mancanza di un'autonoma e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata impedisce alla Corte di individuare i rilievi mossi e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →