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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07866/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona dell'11 marzo 2024. L'unico motivo deduce violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 624 e 648, quarto comma, c.p., ma la Corte rileva che le censure sono formulate in modo generico e non specifico: manca la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e il necessario raccordo con la motivazione della sentenza impugnata. Per questo il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma sostanziale rispetto alla quale vengono dedotte violazioni di legge, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    richiamato come norma sostanziale rispetto alla quale vengono dedotte violazioni di legge, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione

  • art. 581 c.p.p.

    il motivo di ricorso deve contenere specificità: l'assenza di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato determina inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: non sono sufficienti deduzioni generiche o assertive, ma occorre indicare con precisione le censure e il loro rapporto con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mancanza di un'autonoma e puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata impedisce alla Corte di individuare i rilievi mossi e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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