Cassazione Penale, Sentenza n. 42878/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia deducendo violazione dell'art. 2 della legge 69/2005 e dei diritti fondamentali (in particolare del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Ha sostenuto che la consegna all'Autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione di mandato di arresto europeo processuale per tentate lesioni personali pericolose (fatto del 22/08/2022), avrebbe leso la sua vita familiare, posto che è stabilmente radicato in Italia con convivente e lavoro stabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'assunto difensivo sia aspecifico e manifestamente infondato, poiché trascura che le garanzie a tutela della vita familiare sono state rafforzate dalle modifiche agli artt. 18-bis e 19 della legge 69/2005 introdotte dal d.l. 69/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 103/2023), applicando i principi della sentenza n. 178/2023 della Corte costituzionale e della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2023. Tale quadro normativo estende talune tutele anche ai cittadini di Stati terzi dimoranti e radicati in Italia da almeno cinque anni, prevedendo, a seconda dei casi, il rifiuto della consegna con esecuzione della pena in Italia o il rinvio in Italia per l'esecuzione della pena nel caso di mandato d'arresto processuale. Nel caso concreto la Corte di appello aveva disposto la consegna per mandato d'arresto europeo processuale ma, ai sensi dell'art. 19 lett. b) legge 69/2005, aveva anche disposto il rinvio del ricorrente in Italia per l'esecuzione dell'eventuale pena, soluzione che tutela l'interesse alla vita familiare. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di legge (art. 22, comma 5, legge 69/2005).
Norme richiamate
legge 69 del 2005, art. 2
Richiamata dal ricorrente come norma violata: art. 2 disciplina principi generali relativi all'esecuzione dei mandati di arresto europeo; la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata in presenza delle successive modifiche normative.
legge 69 del 2005, art. 18-bis
Modificato dal d.l. 69/2023 (conv. legge 103/2023): estende garanzie, prevedendo in taluni casi il rifiuto della consegna e l'esecuzione della pena in Italia anche per cittadini di Stati terzi dimoranti e radicati in Italia da almeno cinque anni.
legge 69 del 2005, art. 19, lett. b)
Prevede che, anche in caso di consegna per mandato d'arresto europeo processuale, il soggetto possa essere rinviato in Italia per l'esecuzione dell'eventuale pena; nella fattispecie la Corte di appello ha disposto la consegna ma con rinvio per esecuzione in Italia, misura che la Cassazione ha ritenuto sufficiente a preservare i diritti invocati.
d.l. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 103 del 2023
Ha introdotto le modifiche normative citate (artt. 18-bis e 19) per attuare i principi indicati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, estendendo alcune tutele ai cittadini di Stati terzi stabilmente radicati in Italia.
Corte costituzionale, sentenza n. 178 del 2023
Richiamata come fonte che ha indicato principi cui la legislazione nazionale si è adeguata con le modifiche del 2023, utili a bilanciare obblighi di consegna e tutela dei diritti fondamentali.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 6 giugno 2023
Pronuncia che ha influito sull'interpretazione delle garanzie da rispettare nell'esecuzione dei mandati di arresto europei e che ha portato a interventi normativi nazionali per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 8 (CEDU)
Richiamato dal ricorrente come fondamento del diritto al rispetto della vita familiare; la Corte ha valutato che le tutele normative applicate concretamente (rinvio in Italia per esecuzione) soddisfano la necessaria tutela del diritto invocato.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7
Richiamato a sostegno della tutela della vita familiare; la decisione ha valutato il quadro normativo complessivo alla luce anche dei principi europei indicati.
legge 69 del 2005, art. 22, comma 5
Previsione procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione; la sentenza dispone l'inoltro degli adempimenti richiesti da tale norma.
Massime di principio
- La mera circostanza della consegna all'Autorità giudiziaria estera non determina automaticamente una violazione del diritto alla vita familiare se la normativa prevede specifiche misure compensative (es. rinvio in Italia per l'esecuzione della pena).
- Per i cittadini di Stati terzi, è rilevante il criterio del "radicamento" in Italia: la normativa attuale prevede tutele aggiuntive se è dimostrabile una dimora e un radicamento effettivo in Italia da almeno cinque anni.
- Quando si impugna una decisione di consegna con riferimento ai diritti fondamentali, l'argomentazione deve essere specifica e dimostrata; censure generiche o aspecifiche sono proclivi all'inammissibilità.
- L'art. 19 lett. b) della legge 69/2005 (rinvio in Italia per esecuzione) è uno strumento efficace per bilanciare obbligo di consegna e tutela della vita familiare; la sua concreta applicazione può rendere infondate le doglianze sulla lesione dei diritti familiari.
- I ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare non solo il rigetto ma anche condanna alle spese processuali e sanzioni (es. ammende) per responsabilità processuale.
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