Cassazione Civile, Ordinanza n. 16417/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca poi divenuta titolare del credito in capo a società di gestione del credito, per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare del 17 gennaio 2013. Il Tribunale di Firenze accolse la revocatoria, dichiarò l'inefficacia dell'atto e accolse la riconvenzionale dell'acquirente. La Corte d'appello di Firenze respinse gli appelli principali, ma accolse l'appello incidentale della società subentrata nel credito, riformando solo la parte in cui il primo giudice aveva omesso di pronunciare su un'autonoma domanda revocatoria. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per erroneo accertamento dell'eventus damni sulla base di valutazioni non coeve all'atto dispositivo e senza considerare l'effettiva situazione patrimoniale al tempo dell'atto; 2) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale fondato la scientia damni su presunzioni ritenute prive dei requisiti legali; 3) analoga censura sulla scientia damni in capo al terzo acquirente, sempre per asserita insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva rilevato il depauperamento dell'intero patrimonio del fideiussore, circostanza idonea a integrare l'eventus damni anche se i patrimoni degli altri coobbligati fossero singolarmente sufficienti. I motivi secondo e terzo sono stati parimenti dichiarati inammissibili perché la censura non denunciava un vero errore di diritto nell'uso della prova presuntiva, ma mirava a una diversa lettura delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito come gravi, precise e concordanti. Poiché il ricorso è stato definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche le sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e ulteriori somme in favore di ciascuna controricorrente e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per l'azione revocatoria l'eventus damni e la scientia damni devono risultare secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza; la doglianza che chiede una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile in cassazione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento del giudice di merito solo se valutate complessivamente in termini di gravità, precisione e concordanza; non è denunciabile come violazione di legge una mera critica alla ricostruzione fattuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se il giudice abbia applicato in modo errato la norma; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in adunanza camerale, dopo proposta di definizione del giudizio conforme all'esito poi adottato.
art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale nel procedimento accelerato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in conformità alla proposta e non vi erano ragioni per escludere la misura, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di somme aggiuntive in favore delle controparti e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, per la soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni può essere desunto dal depauperamento del patrimonio del debitore-fideiussore, senza che assuma rilievo decisivo la sola capienza patrimoniale di altri coobbligati.
- La censura per violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive, in diritto, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando il ricorrente si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di riesame del merito o della prova, ove la sentenza impugnata abbia svolto un ragionamento presuntivo complessivo non manifestamente illogico.
- Il requisito della scientia damni può essere accertato anche mediante un insieme di indizi valutati unitariamente; la contestazione deve quindi misurarsi con la tenuta giuridica del ragionamento presuntivo e non con la sola sua ricostruzione fattuale.
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